Due o tre: il vicario dov’è?

Come nel gioco delle tre carte, il docente collaboratore vicario del capo d’istituto appare o scompare dalle norme del contratto nazionale della scuola.
Per qualcuno c’è e si va ad aggiungere ai due docenti collaboratori di cui parla esplicitamente il ccnl 2002-2005. Per qualcun altro, invece, il vicario è uno dei due collaboratori.
Su questa seconda tesi si trovano i sindacati firmatari del contratto che hanno voluto drasticamente ridimensionare le precedenti previsioni normative (dal 1974 i docenti collaboratori, eletti dal collegio dei docenti, erano normalmente quattro e tra di essi il capo d’istituto sceglieva il proprio vicario), mentre l’Associazione nazionale presidi, che organizza l’aggregazione sindacale delle alte professionalità, punta a un’interpretazione estensiva.
Dall’interpretazione sindacale uscirebbe infatti un collaboratore vicario ridimensionato e sottocompensato rispetto al precedente contratto 98-2001.
Ma il ccnl, pur cercando forzatamente di fornire un’interpretazione di una norma legislativa (il decreto legislativo 165/2001), ha lasciato evidenti tracce del passato, facendo rivivere la figura del docente vicario come terzo collaboratore con compensi a se stanti.
È quanto sta avvenendo in molte scuole dove il vicario viene considerato come un collaboratore in più rispetto ai due previsti, con diritto ad un compenso proprio e separato tratto dalle risorse per le funzioni obiettivo (funzioni strumentali), secondo il richiamo dell’art. 30 e con diritto all’indennità per funzioni superiori in caso di sostituzione del dirigente, secondo l’art. 69 del ccnl 94-97, fatto rivivere dall’art. 142 del nuovo ccnl.
Questa tesi del 2+1 si basa sul fatto che, se per il vicario vi è una duplice previsione di compenso per la funzione, diverso e differenziato rispetto a quello dei due collaboratori generici, allora il vicario esiste di per sé.