Uil scuola: no sciopero scrutini, caso mai differimento di 5 giorni

Lo prevede la legge 146/1990. Ma l'anno si conclude in un clima di grande preoccupazione per responsabilità del Governo

Una nota della Uil scuola sottolinea che “oggi mentre inizia la discussione del Ddl sulla scuola alla Camera, dall’analisi del testo rileviamo che non sono venute meno le ragioni che hanno portato alla protesta del mondo della scuola. Ragioni serisissime che riguardano precariato, super poteri ai dirigenti, tutele contrattuali del personale“.

I cambiamenti apportati, prosegue il comunicato, sono del tutto insufficienti, come “spiegato più volte e in tutti gli incontri, nelle Commissioni parlamentari, nella riunione con il PD, a Palazzo Chigi“. Ma il Governo “non è andato oltre una generica disponibilità al dialogo, che di fatto, è rimasto un monologo, che ha alimentato nel personale irritazione e protesta“.

Tuttavia, avverte la Uil scuola, “spostare l’attenzione sul blocco degli scrutini è fuorviante“. I sindacati, se non avranno risposte convincenti, daranno continuità alle azioni di protesta e alle “legittime iniziative di pressione e di protesta” “che potrebbero anche coinvolgere gli scrutini finali” ma – sottolinea il sindacato – “nel rigoroso rispetto della legge, delle famiglie, degli studenti, anzi con il loro pieno coinvolgimento“.

Oggi siamo preoccupati“, conclude la Uil scuola, “non tanto per gli scrutini, ma per l’insieme delle attività di fine anno che gli insegnanti si trovano a svolgere, attività delicate che richiederebbero ben altro clima, e del quale il Governo si è assunto la responsabilità“.

Significativamente, in calce alla nota, la Uil scuola riporta integralmente l’allegato al contratto scuola (attuazione legge 146/90 – regolamentazione sciopero nei servizi pubblici) che chiarisce cosa accade in caso di sciopero in concomitanza con gli scrutini. Al massimo, sempre che non ci siano esami conclusivi, si possono differire di 5 giorni.

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.