
Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’email di Elisabetta Cappucci sul tema dell’obbligo di scelta del sostegno per gli specializzati previsto nel piano assunzionale straordinario contenuto nel ddl scuola.
Invitiamo altri lettori interessati a intervenire sul tema, o a offrire nuovi spunti di dibattito, a scriverci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.
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Il DDL del 12 Marzo 2015 recante la Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione, con delega per il riordino delle disposizione legislative vigenti, sembra basarsi, ad una prima lettura, sul principio della valorizzazione del merito di docenti e dirigenti, nell’ottica di una promozione delle specifiche professionalità.
In realtà, le procedure previste dal DDL per mettere in pratica le assunzioni, contravvengono in pieno tale principio.
Quei docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno ( e in tutta Italia sono migliaia e migliaia) saranno oggetto di una situazione profondamente iniqua e paradossale: saranno costretti ad accettare l’ assunzione sul sostegno, anche in presenza di posti disponibili sulle materie che insegnano da anni, e indipendentemente dalla posizione in graduatoria, per il solo fatto di possedere tale titolo.
Infatti all’articolo 8 comma 5 si legge “I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), […] sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione […].
Questo significa che docenti che occupano posizioni più basse nelle GM (graduatorie di merito) o nelle GaE (graduatorie ad esaurimento) ma senza il titolo di specializzazione sul sostegno potranno insegnare le discipline della loro classe di concorso, mentre i docenti che occupano posizione più alte nelle stesse graduatorie, con un’esperienza d’insegnamento di anni nelle proprie discipline, per il solo fatto di essere in possesso di un ulteriore titolo saranno costretti ad accettare l’assunzione in un ambito in cui hanno minore o addirittura nessuna esperienza.
Gli abilitati, presenti nelle GaE, e i vincitori dell’ultimo concorso hanno superato prove selettive sulle classi di concorso abilitanti (per es. greco, matematica, italiano, fisica, filosofia, storia, latino, scienze etc.) e questo significa che tali docenti sono entrati nelle graduatorie in quanto abilitati in una specifica classe di concorso.
In base a quale criterio, dunque, si dà la priorità ad una graduatoria come quella del sostegno rispetto a quella disciplinare? L’unica risposta plausibile è che solo attraverso questa imposizione ai docenti che hanno il merito o la colpa di avere questo ulteriore titolo, è possibile coprire il numero di assunzioni previsto dal DDL. Al pari dei docenti senza il titolo del sostegno anche i docenti in possesso del titolo hanno lo stesso diritto, qualora fossero in posizione utile, di ricevere la proposta di assunzione sulla propria classe di concorso.
Un titolo di specializzazione aggiuntivo (ad esempio sostegno, doppia laurea, doppia abilitazione), in un sistema che si propone di valorizzare il merito, dovrebbe dare al possessore maggiori possibilità di scelta e non eliminare invece qualsiasi possibilità di scelta.
A settembre, se dovessero essere confermate queste inique disposizioni, docenti che per anni hanno insegnato le proprie discipline con passione e professionalità, non potranno forse mai più insegnare ciòche amano e in cui hanno maggiori competenze.
I pilastri fondamentali su cui si poggia una Buona scuola sono proprio: la preparazione, la motivazione e l’amore per le proprie materie dei docenti.
Il lavoro degli insegnanti è complesso e non si può ridurre semplicemente ad un mezzo di sopravvivenza, riguarda l’ambito delle relazioni docente-discente, riguarda la possibilità di realizzazione di sé e, da sempre, investe anche la sfera emotiva di docenti e studenti dove la passione per le proprie discipline gioca un ruolo fondamentale. Inoltre, nell’ottica di valorizzare la professionalità indispensabile per occuparsi di sostegno, così come dichiarato all’articolo 21 comma e del DDL, è necessario che questo insegnamento vada scelto in modo consapevole e responsabile e non derivi da un’imposizione. Obbligare migliaia di docenti a lasciare le proprie materie non solo è profondamente ingiusto ma contravviene a quel principio su cui il DDL dice di volersi fondare: la valorizzazione del merito di docenti e dirigenti, nell’ottica di una promozione delle specifiche professionalità.
Questo DDL sta cancellando questo principio fondamentale alla base della nostra Costituzione, insieme a quello della libertà di scelta.
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