Marotta (Andis), il Ddl valorizza i Dirigenti

Dalle polemiche relative alle competenze che il Ddl ‘Buona Scuola’ riserva ai dirigenti scolastici, giudicate eccessive dai sindacati dei docenti, prende le distanze il prof Dantino Marotta, Presidente della Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS), con questa intervista rilasciata a Tuttoscuola.

Da più parti si sostiene che con l’affidamento di nuovi e delicati poteri ai presidi si rischia una deriva autoritaria o clientelare. L’ANDIS individua un rischio di tal genere?

Credo che le preoccupazioni che docenti e organizzazioni sindacali manifestano da alcune settimane sui “nuovi poteri” del preside nascano dall’enfatizzazione mediatica delle competenze previste in capo ai dirigenti scolastici  dall’art.7 del progetto di riforma. Non c’è assolutamente il rischio di ritrovarsi un preside-sceriffo, non ci sono nuovi poteri assoluti, si tratta di funzioni e compiti per buona parte già presenti nella normativa vigente (D.Lgs 165/2001), che il dirigente dovrà esercitare nell’ambito dell’autonomia della Istituzione scolastica per assicurare il buon andamento della stessa (art.7 co.1).

Ma con la facoltà conferita ai dirigenti scolastici di chiamare direttamente i docenti dagli albi territoriali  non si disegna un nuovo profilo professionale?

La responsabilità di individuare dall’albo territoriale i docenti più adeguati alla scuola che si dirige non disegna l’uomo solo al comando o il despota che si vuol far credere. Il ddl scuola non introduce alcun pericoloso potere di discrezionalità assoluta nella scelta dei docenti che il d.s. va ad operare, in quanto:  

– l’albo regionale, da cui dovrà attingere, è costituito con i docenti neo assunti a tempo indeterminato e con quanti di ruolo già in servizio che abbiano avanzato istanza di mobilità territoriale; 

– l’albo sarà articolato per classi di concorso e di certo indicherà eventuali specifiche competenze. 

Il Ddl scuola non prevede un sistema di controllo e di valutazione dell’operato dei dirigenti scolastici. L’ANDIS è favorevole alla valutazione dei ds?

La valutazione dei dirigenti scolastici è già ben disciplinata, come viene richiamato nel co.8 dell’art.7 dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001: “i dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati e sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale.”

A partire dall’anno scolastico in corso i dirigenti scolastici sono valutati dal Direttore generale USR in base ai risultati della istituzione scolastica cui sono preposti. Il co. 4 dell’art. 6 del citato DPR 80/2013 prevede, infatti, che le azioni di autovalutazione delle istituzioni scolastiche “sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale”. 

La Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 ha affidato all’INVALSI la definizione degli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici. Il dirigente scolastico deve essere chiamato a rispondere del proprio operato: l’autonomia va di pari passo con la responsabilità. Questo vale per tutte le categorie di personale.