
Sostituzione del dirigente scolastico, è necessario un intervento normativo
Abbiamo ricevuto un’email della nostra lettrice Anna Maria Regis, che pubblichiamo, sulla necessità di un intervento legislativo sulla sostituzione temporanea del dirigente scolastico. Invitiamo altri lettori interessati a intervenire sull’argomento, o a offrire nuovi spunti di dibattito, a scriverci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.
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NECESSITA’ DI UN INTERVENTO URGENTE IN MERITO ALL’ISTITUTO DELLA SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ORARIO E AI LIMITI DEI POTERI DEL COLLABORATORE CON ESONERO O SEMI ESONERO.
E’ ben noto come,a seguito del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato con la l. 7 agosto 2012, n. 135 è stata abrogata la figura del docente vicario istituita nel 1974, dai Decreti Delegati e sopravvissuta alle disposizioni in tema di autonomia e dirigenza scolastica.
A ben vedere però nella l. 135/2012 l’art. 14, comma 22, prevede espressamente che : “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.
Appare dunque evidente che la disposizione summenzionata limiti ad un ambito molto ristretto, l’estensione della delega del dirigente ai suoi collaboratori, che infatti riguarda la sola gestione interna della scuola, e che indubbiamente non può estendersi ad atti che impegnino l’istituzione scolastica nei confronti di terzi; a maggior ragione detta delega non può comprendere dunque, nè la stipula del contratto di assunzione con il personale a tempo determinato, né tantomeno la firma da parte del collaboratore di mandati di pagamento, o di atti dovuti e richiesti dall’Amministrazione del MIUR, sia centrale che periferica.
Ciò detto appare evidente, l’esistenza di numerose problematiche derivanti dalla recente disposizione normativa. Ad esempio vige una palese lacuna normativa in merito alla individuazione del soggetto competente a sostituire il Dirigente Scolastico nel caso di assenze inferiori ai due mesi: a tal proposito si rammenta infatti, come lo stesso MIUR si sia pronunciato chiaramente, vietando al Dirigente Scolastico in ottemperanza all’art. 52 del D.Lgs 165/2001 di nominare in sostituzione durante il periodo di ferie ,uno dei suoi collaboratori.
E’di tutta evidenza che l’istituzione scolastica non possa rimanere senza un responsabile con poteri “reali” di rappresentanza legale. A tal proposito si ritiene indispensabile intervenire con una disposizione ad hoc, che colmi la lacuna normativa che si traduce altresì, in un vero e proprio danno nei confronti dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico che, allo stato attuale di fatto continuano a sostituirlo, senza alcun riconoscimento delle funzioni superiori. Peraltro gli stessi docenti collaboratori denunciano l’esistenza di fuorvianti interpretazioni avallate da talune fonte sindacale secondo cui, in presenza di esonero o semiesonero, e a prescindere dal loro impegno orario di cattedra, li equipara al personale distaccato, ritenendo senza alcun fondamento normativo che debbano espletare un orario di servizio di 36 ore, analogo a quello dei comandati o distaccati presso l’amministrazione scolastica che docenti non sono.
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Anna Maria Regis
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