Milleproroghe: la legge in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 la legge 21 settembre 2018, n. 108. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

La legge, conosciuta come ‘milleproroghe’, entra in vigore oggi, 22 settembre; per la scuola l’art. 6 dispone, tra l’altro, lo slittamento all’anno scolastico 2019-2020 della validità di partecipazione, da parte degli studenti dell’ultimo anno delle superiori, alle prove Invalsi (comma 3-septies) e alle attività di alternanza scuola-lavoro (comma 3-octies) come requisito necessario per l’ammissione all’esame di maturità.

Mentre la proroga per l’alternanza scuola-lavoro si inquadra nell’obiettivo di revisione di questo istituto (…nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro…), come più volte annunciato dal ministro Bussetti nel rispetto di quanto previsto dal contratto di Governo, del tutto inattesa, invece, è stata la proroga per l’Invalsi di cui non vi è traccia alcuna nel medesimo contratto di Governo (mentre se ne parlava diffusamente in modo critico nel programma elettorale del M5S).

Il terzo elemento-sorpresa del milleproroghe è, come ormai è noto a tutti, la questione vaccini che vede prorogato fino al 10 marzo 2019 il termine per la presentazione dell’autocertificazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Di fatto, da oggi a tutto il prossimo 10 marzo, chi, pur essendo obbligato alla vaccinazione, non ha prodotto nessuna certificazione probante, ha tempo quattro mesi e mezzo per presentare questa documentazione. Teoricamente in tutto questo periodo potrebbe risultare non vaccinato.

La nuova legge, come la precedente, ha ignorato l’art. 49 del DPR 445/2000 che vieta proprio la possibilità di autocertificare lo stato di salute (situazione vaccinale compresa, ovviamente).