
Responsabilità personale dei dirigenti scolastici per gli obiettivi di risparmio
L’art. 64 del decreto 112/2008, convertito definitivamente in legge martedì pomeriggio dalla Camera, prevede al quinto comma una norma fiscale per tutti i dirigenti, compresi i dirigenti scolastici. Il mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi della manovra comportano, infatti, responsabilità personale di tutti i dirigenti dei vari livelli dell’amminsitrazione scolastica.
Ognuno è chiamato a rispondere personalmente in solido se le economie attese non vengono conseguite. Si tratta di una norma rigidamente fiscale che, oltre a servire da deterrente, pone sulla testa dei dirigenti il rischio di dover pagare per la mancata o inadeguata applicazione delle norme che saranno emanate con i regolamenti di attuazione.
“I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.” (dl 112/2008, art. 64, comma 5)
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