Serve più tempo per recuperare conoscenze e competenze perse? Accorciamolo!

Una querelle in fase di conclusione dell’anno scolastico ha fatto emergere un mese fa una questione controversa (tra abitudini e norme) sul momento di svolgimento degli scrutini finali: prima o dopo l’ultimo giorno di lezione? La modifica di taluni criteri di valutazione nell’ordinanza in deroga aveva irritato diversi dirigenti scolastici e docenti, costretti non tanto a rivedere i criteri decisi, bensì gli scrutini già conclusi; di questa irritazione si era fatto carico anche il sindacato dei dirigenti. La protesta aveva fatto emergere il comportamento diffuso di svolgimento degli scrutini finali entro il termine delle lezioni. 

Il ministero dell’Istruzione, in proposito, attraverso varie note e circolari aveva ribadito che “le scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 122/2009”.

Cosa succede se gli scrutini finali si svolgono durante le lezioni? Si effettuano necessariamente di pomeriggio nei 10-15 giorni che precedono la fine delle lezioni. Ovviamente valutazioni e recuperi si concludono prima e anche le eventuali assenze degli studenti non incidono sul limite massimo consentito.

In sostanza è come se l’anno scolastico finisse 10-15 giorni prima. Il quadro finale può essere già pubblicato subito dopo l’ultima campanella.

Per i docenti non impegnati in commissione d’esame, sbrogliati gli ultimi adempimenti, arriva il via libera verso le vacanze. In caso diverso, come ricorda il Ministero, gli scrutini finali si devono svolgere a lezioni concluse, saranno necessari calendari serrati, mattino e pomeriggio prima che scattino i tempi degli esami.

Prima o dopo? La questione non è di poco conto.

Il Parlamento ha dato l’interpretazione autentica con l’art. 231-bis in sede di conversione del DL 34 “Rilancio”: “prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni”.(sic!)

Sfugge il senso di questa concessione che accorcia i tempi sostanziali delle lezioni, proprio in un anno scolastico in cui il tempo dovrebbe essere una risorsa ancor più preziosa per cercare di compensare le perdite inevitabili di conoscenze e competenze dovute ai lunghi mesi di lockdown.

È pur vero che il dispositivo è stato previsto per l’anno prossimo (ma apre la strada per diventare permanente), ma non è nemmeno subordinato all’andamento dell’emergenza sanitaria, anche se in premessa all’articolo si parla di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Forse la volontà di fare un piccolo regalo agli insegnanti? E’ questo il contributo del Parlamento?