Ritorno a scuola: indicazioni per la nomina del medico competente

L’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna pubblica la nota 8724 del 19 giugno 2020 per aiutare i dirigenti scolastici nel compito di predisporre l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario rispetto al possibile ripresentarsi del contagio. In particolare, le indicazioni affrontano il tema del medico competente. Vediamole nel dettaglio.

Il medico competente

Fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 811, all’art. 17, individua la “valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il DVR nelle scuole esiste già e riguarda i rischi comunemente rilevati: uso dei videoterminali da parte del personale ATA; rischio chimico, soprattutto nelle scuole in cui vi siano laboratori; livello di rumorosità nelle aule e negli altri spazi comuni, in modo particolare palestre e mense; movimentazione manuale dei carichi; lavoratrici in stato di gravidanza; stress da lavoro-correlato; e così via. La pandemia COVID-19 porta sulla scena un rischio nuovo e imprevedibile, invisibile ed elusivo, che impone ai Dirigenti scolastici un aggiornamento del DVR con le procedure e le modalità necessarie ad evitare, per quanto possibile, il rischio di contagio e ad affrontarlo ove esso si presenti.

Considerate le responsabilità che, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gravano sul Dirigente scolastico (in quanto datore di lavoro), la necessità di aggiornamento del Documento risulta di tutta evidenza solo pensando all’alto livello – secondo parametri di valutazione quali gravità, intensità, tempo di esposizione del lavoratore – che il rischio di contagio può assumere nel contesto scolastico.

Lo stesso Decreto Legislativo sopra citato, all’art. 18, obbliga il datore di lavoro, qualora i lavoratori risultino esposti a rischio, a nominare il medico competente. In ragione dell’attuale contingenza, ove qualche Istituzione scolastica non avesse ancora provveduto, dovrà pertanto, con ogni urgenza, provvedere in tal senso.

Gli obblighi del medico competente sono dettagliati,come di seguito: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori … programma ed effettua la sorveglianza sanitaria … visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi ”.

In considerazione della situazione connessa alla pandemia, il Ministero della Salute ha richiamato le previsioni sopra riportate con nota 29 aprile 2020, prot. 14915, “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Qui viene precisato che, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, il medico competente, in quanto “consulente globale del datore di lavoro”, è chiamato ad una “collaborazione attiva ed integrata” per l’organizzazione degli spazi, la formazione e l’informazione, l’igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori “fragili”.

Ciò sia ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, che a tutela della collettività. Oltre quanto già indicato è opportuno, a parere di questo Ufficio, che le Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo il medico competente, avviino da subito la riflessione circa l’adeguamento al mutato scenario di contesto delle misure prescritte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, secondo un approccio di tipo “by design”, ora codificato in materia di privacy. Si accenna soltanto in questa sede, in quanto oggetto di una prossima nota, alla centralità del ruolo del medico competente ai fini della “sorveglianza sanitaria” dei lavoratori, prevista (art. 41) dal più volte citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8.

La sicurezza e la salute degli alunni

Il sistema italiano ha conosciuto, in passato, la figura del medico scolastico, poi superata con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la rimodulazione dell’organizzazione della medicina scolastica in ragione della diversa ripartizione di competenze in materia di salute fra Stato e Regioni e, non da ultimo, per l’evoluzione epidemiologica e sociale.

La pandemia da COVID-19 impone ai Dirigenti scolastici di riconsiderare la sicurezza anche degli alunni, in modo particolare di quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. È opportuno,che le Istituzioni scolastiche contattino le famiglie di tutti gli alunni informando che, (solo) in caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio a conoscenza delle famiglie stesse, queste vanno attestate tramite l’invio, in forma riservata, della relativa documentazione sanitaria.

Il suggerimento è dunque di attivarsi fin d’ora, con la collaborazione del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi che tenga in debito conto anche le situazioni di “fragilità” degli alunni.

 

 

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