Buona Scuola: la strada delle modifiche

Arriverà sicuramente il momento in cui il neo ministro Valeria Fedeli si troverà di fronte alla richiesta sindacale di rivedere alcune norme della legge 107/15 della Buona Scuola. Questo perché i sindacati non dispongono più, come è avvenuto per un certo tempo, del potere di disapplicare unilateralmente con il contratto talune norme di legge relative alle materie oggetto di contrattazione.

Nei contratti nazionali del comparto scuola siglati alla fine degli anni ’90 molte disposizioni di legge relative alle materie oggetto di contrattazione erano state derogate (disapplicate) in quanto ritenute dai sindacati in contrasto con le norme contrattuali. L’ultimo intervento di disapplicazione è avvenuto sotto il ministro Fioroni e ha riguardato aspetti varati con provvedimenti legislativi dal ministro Moratti, tra cui la disposizione relativa al docente tutor nelle scuole del I ciclo.

Alcuni anni dopo, sotto il governo Berlusconi, l’allora ministro Brunetta, nel riformare il decreto legislativo 165/2001, Testo unico del Pubblico impiego, limitò il potere contrattuale di deroga prevedendo che esso fosse attivabile “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”. 

La legge 107/2015 ha fatto di più. Al comma 196 ha disposto che “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”. Su tutta la Buona Scuola, dunque, il sindacato non ha potere di disapplicazione per via contrattuale. Può soltanto tentare di convincere il ministro a presentare proposte di legge per correggere la 107/15. 

Diversamente cercherà di intervenire sulle norme applicative della legge e sui diversi provvedimenti di attuazione, in modo da contenerne gli effetti o renderli più accettabili e funzionali.