Istruzioni per l’uso – Stato, Regioni, Enti locali: un sistema integrato

L’iscrizione alla scuola rappresenta l’atto di ingresso nel sistema di istruzione e di formazione. Esso dipende da diversi livelli istituzionali: lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, tutti con ruoli propri e interagenti.

È bene capire come è strutturato, prima di addentrarsi nelle regole di funzionamento delle singole scuole.

La riforma della Costituzione del 2001 ha ridefinito i livelli istituzionali di competenza, attribuendo allo Stato il potere di definire le norme generali del sistema di istruzione e alle Regioni e agli Enti territoriali la competenza di organizzare il servizio d’istruzione e formazione sul territorio. Stato e Regioni devono comunque concorrere a definire insieme molte funzioni inerenti al sistema di istruzione ed all’istruzione e formazione professionale.

Tutte le scuole, per quanto riguarda obiettivi formativi e di apprendimento, contenuti dell’insegnamento e ordinamenti scolastici, sono vincolate alle norme generali definite dallo Stato.

Anche il ministero dell’istruzione, come gli altri ministeri, agli inizi del duemila è stato riformato, e ha trasferito poteri e competenze in sede regionale e territoriale. In tutte le regioni sono nati gli Uffici scolastici regionali statali, alle dipendenze di un direttore generale per l’istruzione.

Contemporaneamente, sempre nella logica del decentramento e del rafforzamento dell’autonomia territoriale, talune funzioni e competenze amministrative già del ministero dell’istruzione sono state trasferite alle Regioni, ai Comuni e alle Province (ad esempio: calendario scolastico, programmazione dell’offerta formativa integrata di istruzione e formazione, distribuzione della rete scolastica sul territorio, istituzioni e chiusura di scuole, diritto allo studio, borse di studio ecc.).

Fino a poco più di un decennio fa, Comuni e Province avevano nei confronti della scuola statale un prevalente ruolo di servizio. Fornivano i locali, l’illuminazione, il riscaldamento, l’approvvigionamento idrico, i servizi telefonici.

Per gli edifici scolastici, di cui normalmente Comuni e Province sono anche proprietari, avevano l’obbligo di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutti questi servizi sono rimasti, ma una norma sul decentramento amministrativo e sul trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti territoriali (cfr. decreto legislativo 112/1998) ha assegnato a Comuni e Province competenze amministrative anche in campo scolastico, in precedenza a carico dello Stato.

In particolare competono a questi Enti locali:

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

Inoltre i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza (v. sotto), esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

La riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione ha confermato le competenze già attribuite, ma per altro verso ne ha allargato l’ambito.

I Comuni, oltre a detenere il potere di chiusura e istituzione di scuole come sopra indicato alla lettera a), insieme a tutti i Comuni della provincia hanno anche il compito, periodicamente, di formalizzare le proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (presidenze) secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

Secondo una specifica norma di legge (cfr. legge 23/1996), per quanto riguarda edifici scolastici e diritto allo studio, i Comuni hanno competenza nei settori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; le Province hanno competenza per gli istituti di istruzione secondaria di II grado.