Guida alle iscrizioni – pubblica o privata?

Il sistema scolastico italiano comprende scuole statali e scuole non statali. Tra le scuole non statali vi sono le scuole paritarie, a cui lo Stato riconosce il diritto di rilasciare titoli di studio alla pari delle scuole statali, corrispondendo un apposito contributo finanziario.

Nella scuola primaria e nella secondaria prevalgono nettamente le scuole statali: rappresentano il 93% del totale nella primaria, il 96% nella secondaria di I grado e il 95% degli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Nella scuola dell’infanzia, invece, le istituzioni statali, pur essendo in maggioranza e diffuse sull’intero territorio nazionale, accolgono soltanto il 60% circa di tutti i bambini che si iscrivono a questo settore scolastico.

Dal 2000 con apposita legge (cfr. legge n. 62/2000) (1) molte scuole non gestite dallo Stato sono state riconosciute paritarie, con diritto ad un finanziamento pubblico. Sono parte integrante a tutti gli effetti del sistema pubblico di istruzione e formazione e devono conformarsi agli ordinamenti scolastici vigenti previsti per le scuole statali.

Le scuole non statali si differenziano inoltre in base alla gestione: vi sono scuole gestite da Comuni (in particolare nel settore dell’infanzia), da enti religiosi, da privati laici e da altri enti pubblici.

Oltre alle scuole tradizionali, pubbliche e private, vi sono altre istituzioni scolastiche con particolari caratteristiche.

Nell’ambito della scuola dell’infanzia e primaria vi sono alcune scuole “con differenziazione didattica” che adottano, previa autorizzazione o riconoscimento ministeriale, metodi particolari. È il caso, per esempio, delle scuole con metodo Montessori.

Gli alunni possono iscriversi anche ai convitti o agli educandati, presso i quali, oltre al servizio convittuale, funzionano anche scuole pubbliche.

Nelle grandi città e, in particolare a Roma, vi sono scuole straniere appositamente costituite per i figli del personale di ambasciata che, tuttavia, sono aperte anche all’iscrizione di studenti italiani. Normalmente queste scuole operano secondo i programmi di insegnamento del paese straniero di riferimento con frequente inclusione dell’insegnamento della lingua italiana. Nella capitale funzionano, tra le altre, la scuola svizzera, quella tedesca, la scuola americana, il liceo francese Chateaubriand (offre un insegnamento completo dalla scuola dell’infanzia all’ultimo anno del liceo per un totale di oltre 1.400 alunni).

A Parma funziona la scuola europea a cui possono iscriversi, nell’ordine, figli dei funzionari delle Istituzioni europee (per Parma l’E.F.S.A.) e dei docenti della Scuola Europea associata, figli di personale straniero operante presso aziende che stipulano convenzioni con la Scuola Europea, figli di cittadini italiani o stranieri residenti nel Paese dove opera la scuola.

Vi sono in alcune città italiane scuole ebraiche che, pur essendo costituite per le comunità ebraiche locali, sono normalmente aperte ad altri alunni. Molti alunni di religione ebraica frequentano normalmente le scuole pubbliche o private diffuse sul territorio nazionale, avvalendosi delle particolari condizioni riconosciute dalla legge italiana per il calendario delle festività ebraiche.

Un apposito decreto del ministero degli interni prevede, in proposito, che “Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato; si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.”

La legge 482/1999, nel prevedere particolari tutele per le minoranze linguistiche (albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo), dispone norme specifiche per l’insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle comunità linguistiche riconosciute.

Le istituzioni scolastiche devono assicurare l’insegnamento delle lingue di minoranze e riconoscono il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna.