Libri di testo: chi li scrive, chi li sceglie, chi li controlla

Il problema dei libri di testo e, in particolare, la parte relativa alla storia, ritorna ancora una volta al centro del dibattito politico. Con polemiche.

Ma i libri di testo chi li prepara? Chi li sceglie? E il ministero che ruolo ha?

Il Miur, con decreto n. 41/2009, ha fissato alcune caratteristiche a cui devono conformarsi i libri di testo. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti pedagogici, i testi devono:

–         proporre contenuti improntati al massimo rigore scientifico;

–         sviluppare i contenuti essenziali, pertinenti ed adeguatamente aggiornati, delle singole discipline, con attenzione a renderne comprensibili i nessi interni e i collegamenti indispensabili con altre discipline, anche mediante gli aggiornamenti e le integrazioni a stampa o in formato digitale predisposte dagli editori;

–         perseguire la qualità dei linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto (verbale, iconico, audio, video, ecc.);

–         consentire all’insegnante di realizzare un’attività educativa diversificata nelle modalità di intervento e nell’organizzazione adottata (lavoro individuale, cooperativo, a coppie, per piccoli gruppi di allievi, per gruppo di classe), per la gestione dell’eterogeneità della classe;

–         favorire l’attività autonoma e la personalizzazione del lavoro dell’allievo (ricerca delle informazioni, trattamento dei dati acquisiti);

–         garantire una formazione di dimensione europea;

–         indicare le fonti alle quali è possibile attingere per eventuali approfondimenti;

–         integrare e arricchire, ove possibile o opportuno, la dotazione libraria con altre pubblicazioni oltre che con strumenti informatici e multimediali, di uso individuale o collettivo, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d’autore;

–         indicare gli elementi che chiariscano l’impostazione, le scansioni, la metodologia e i collegamenti con altri strumenti e metodologie didattiche;

–         impiegare un linguaggio coerente con l’età degli alunni e con le capacità ad essa corrispondenti, tenendo conto dei linguaggi specifici dei diversi ambiti;

–         predisporre, ove possibile o opportuno, un glossario che espliciti il significato della parole di uso meno frequente utilizzate nel testo o di vocaboli stranieri;

–         individuare i prerequisiti necessari agli alunni per la fruizione del materiale didattico;

–         non prevedere riferimenti a messaggi di tipo pubblicitario.

I libri di testo sono predisposti dalle Case editrici che si avvalgono di esperti delle varie discipline (docenti, accademici, ecc.). I testi vengono messi a disposizione delle scuole che li visionano per poi procedere alla adozione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica che, in proposito, prevede all’art. 4 “La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività”.

La responsabilità della scelta è, dunque, dei docenti che decidono tenendo conto degli spazi del POF (Piano Offerta Formativa), il quale, sempre secondo il Regolamento, dispone che “Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa”.

I libri di testo sono, dunque, una questione che attiene alla libertà dei docenti, alla responsabilità delle scuole e degli Editori. Già dal 1998 la legge 448 (finanziaria 1999) aveva abrogato l’unica forma di controllo del ministero sui contenuti dei libri di testo: riguardava libri di lettura e sussidiari della scuola elementare.