Esami di Stato per gli studenti stranieri

Per essere ammessi a sostenere gli esami di Stato, gli alunni stranieri che frequentano l’ultimo anno di corso, che hanno iniziato il percorso scolastico in Italia dalle classi intermedie delle scuole secondarie di secondo grado, devono prima sostenere gli esami di licenza?

È questa una domanda che si sono poste negli ultimi anni varie istituzioni scolastiche che, applicando alla lettera quanto previsto dal decreto legislativo 226/2005 (al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione), facevano sostenere agli studenti stranieri l’esame di licenza presso un Centro territoriale per gli adulti prima dell’esame di Stato.

Con una nota dello scorso 27 gennaio, il MIUR fornisce precise indicazioni in materia.

In particolare, la nota ricorda che “qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora in età di obbligo di istruzione, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa”, tenendo conto di precise condizioni quali la durata del corso di studi già frequentato nel Paese di provenienza o il titolo di studio di cui è eventualmente in possesso.

Invece, “per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.

Poiché, secondo la nota, i collegi dei docenti hanno già valutato le competenze possedute dagli studenti stranieri al momento dell’iscrizione ad una classe intermedia di scuola secondaria di II grado, questi non devono sostenere l’esame di licenza, ma vanno ammessi, sulla base degli esiti dello scrutinio finale della quinta classe, direttamente all’esame di Stato.

La nota ministeriale precisa, pertanto, che “le disposizioni – sulla valutazione – non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo”.

Già alcuni anni fa, comunque,  la Direzione Generale per lo studente, in una sua nota, aveva ritenuto non necessario il possesso della licenza di scuola media per gli stranieri già fuori dall’obbligo.