Decreto Valutazione: quando l’entrata in vigore non coincide con l’applicazione della legge

Abbiamo già visto come il Regolamento del concorso per dirigenti scolastici distingua chiaramente i tempi della sua entrata in vigore (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e quelli della sua applicazione (dall’anno scolastico successivo).

La stessa differenza tra entrata in vigore e applicazione riguarda anche il decreto legislativo n. 62/2017 sulla nuova valutazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio scorso ed entrato in vigore 15 giorni dopo, il 31 maggio.

Diversi dirigenti scolastici, soprattutto della scuola secondaria di II grado, mercoledì 31 maggio, giorno di entrata in vigore del decreto, hanno avviato le procedure per una immediata applicazione delle nuove disposizioni, a cominciare dalla attribuzione, in sede di scrutinio finale, dei nuovi valori dei crediti scolastici, ignorando i diversi tempi di applicazione.

Ma anche quel decreto legislativo distingue nettamente tra entrata in vigore e sua effettiva applicazione, come ha precisato la disposizione transitoria contenuta nell’articolo 26.

Infatti l’intera applicazione per il I ciclo si applicherà dall’anno scolastico 2017-18 e quella per il II ciclo dal 2018-19.

Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l’articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018. (art. 26 del decreto legislativo n. 62/2017 sulla valutazione).

Nessuna anticipazione, dunque, nemmeno parziale. Tutto, ma proprio tutto quel che c’è di nuovo per il I e per il II ciclo dovrà attendere rispettivamente il 1° settembre 2017 e il 1° settembre 2018.