Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Continuità per i disabili? Viene prima il diritto dei docenti

Nel corso delle audizioni per la preliminare trattazione della delega sull’integrazione dei disabili è emersa con forza la richiesta delle associazioni per garantire la continuità del sostegno sugli alunni con disabilità. Sono moltissimi, infatti, i genitori che lamentano una girandola di docenti di sostegno sui propri figli disabili con compromissione della continuità didattica, un vulnus che spesso compromette anche l’integrazione.

Eppure la legge prevede per i docenti di sostegno l’obbligo di permanenza quinquennale. Perché, dunque, questa situazione che nega la continuità?

Cinque anni non sono pochi per assicurare la continuità didattica, ma quel quinquennio, purtroppo, non è in funzione degli alunni.

Quel vincolo quinquennale viene molto da lontano, quando esistevano le scuole speciali e gli insegnanti avevano l’obbligo quinquennale di permanere nella stessa scuola. Obbligo transitoriamente esteso ai docenti di sostegno.

Dagli anni ’70 l’obbligo di permanenza quinquennale su una stessa scuola è stato superato (cioè eliminato), prevedendone l’applicazione soltanto sulla tipologia di sostegno, senza riferimento alla scuola o alla sede.

Il vincolo quinquennale non ha più riguardato l’alunno disabile o la continuità didattica.

E il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo lo ha recepito in questo senso, disponendo che il docente di sostegno deve rimanere cinque anni sulla tipologia per la quale si è specializzato, con conseguente diritto di cambiare scuola anche ogni anno.

Non vi è, quindi, nessun diritto degli alunni disabili, ma soltanto un diritto dei docenti, attenuato da una norma di deterrenza per evitare che il posto di sostegno diventi una comoda scorciatoia per il ruolo comune.

Art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI)

3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.

5. L‘insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

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