Visita fiscale anche per un solo giorno di malattia
In attuazione dell’art. 71 del decreto legge 112/2008 il ministro della Funzione Pubblica, on. Renato Brunetta, ha emanato una circolare applicativa (n. 7/2008) per chiarire taluni aspetti dubbi della norma che riguarda i dipendenti pubblici, compresi quelli del comparto scuola.
La circolare chiarisce tre elementi del decreto relativi rispettivamente a trattamento accessorio, certificato medico e visita fiscale.
Per i primi dieci giorni di malattia ordinaria al dipendente non viene pagato il trattamento accessorio che, nella scuola è costituito, per gli insegnanti, dalla retribuzione professionale docenti (RPD) dell’importo mensile variabile tra i 164 e i 257,50 euro e, per il personale ATA, dal compenso individuale accessorio (CIA) dell’importo mensile compreso tra 58,50 e 64,50 euro.
Sembra di capire che quel “primi dieci giorni” di cui parlano sia l’art. 71 sia la circolare 7 valga per ogni volta che si entra in malattia e non per i primi 10 giorni dell’anno. Ha quindi un valore deterrente per ridurre le brevi assenze.
Per il certificato comprovante la malattia, la circolare Brunetta precisa che non può essere redatto da medici che non siano convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (vale però il certificato del medico di base).
Le visite fiscali sono previste anche per un solo giorno di assenza. La novità sta nel fatto che è ampliata la fascia di reperibilità dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Ciò significa che il dipendente ammalato, in attesa del medico fiscale, può uscire di casa solamente tra le 13 e le 14, prima delle 8 o dopo le 20.
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