Vigilanza dei minori a scuola: quali responsabilità di docenti, collaboratori e Dirigenti Scolastici?

La morte del piccolo di 5 anni e mezzo caduto dalle scale della scuola ha fatto nascere non pochi dubbi circa le le responsabilità e le conseguenze, penali, civili, che possono derivare da certi episodi per insegnanti, collaboratori scolastici e dirigenti. Senza entrare nel merito della vicenda di Milano sulla quale le indagini sono ancora in corso, proviamo a fare chiarezza sul tema delle responsabilità.

 Vigilanza dei minori a scuola: quali sono le responsabilità dei docenti

Secondo l’art. 2048 del Codice Civile, i precettori (gli insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La Cassazione ha inoltre chiarito che “la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani” (Cassazione 26 giugno 1998 n. 6331).
Infine, l’art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94
prevede che il Consiglio di circolo o di istituto deliberi sull’adozione del regolamento interno che “deve stabilire le modalità (….) per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima”.

Vigilanza dei minori a scuola: quali sono le responsabilità dei Collaboratori Scolastici

Il collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale (CCNL 2006-2009, Tabella A, Area A).

Vigilanza dei minori a scuola: quali sono le responsabilità del Dirigente Scolastico

In base al decreto legislativo 81/2008, il Dirigente Scolastico è individuato come datore di lavoro; pertanto, in quanto tale, risponde della sicurezza delle strutture e delle persone che in esse si trovano, anche se le strutture edilizie sono di proprietà degli Enti locali.