Videosorveglianza. Anche per le scuole valgono le nuove regole

Il provvedimento del Garante per la Privacy in materia di videosorveglianza, di imminente pubblicazione (predisposto l’8 aprile scorso), al punto 4.3 interviene anche riguardo agli Istituti scolastici, ponendo alcune limitazioni all’uso dei sistemi istallati o da istallare.

“L’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici – recita il provvedimento del Garante – deve garantire “il diritto dello studente alla riservatezza” (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all’educazione”.

Il provvedimento considera, comunque, ammissibile l’utilizzo dei sistemi di video-sorveglianza in casi di stretta indispensabilità, per tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. È comunque vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola.

La ripresa delle immagini, quando riguarda anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, deve delimitare l’angolo visuale alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l’edificio.