Stato giuridico, in Parlamento si fa sul serio

Sulla carriera degli insegnanti e sul loro stato giuridico si preannuncia un ampio dibattito in Parlamento e un aspro confronto con i sindacati di categoria.
L’articolo 2bis inserito nel nuovo testo del disegno di legge 4091, presentato da tutti gli esponenti della maggioranza, contiene in dettaglio gli elementi di questa rivoluzione della funzione docente. L’impatto che questi cambiamenti, se introdotti, potrebbero avere sul modello attuale di scuola è forse maggiore di quello della stessa “riforma Moratti”. E’ bene dunque conoscere il contenuto della proposta e seguire con attenzione il dibattito in Parlamento. Tuttoscuola ha predisposto una sintesi di facile lettura del disegno di legge.
La professione docente – secondo il disegno di legge – si articola in tre livelli: iniziale, ordinario ed esperto con inquadramento rispettivamente al 7°, all’8° e al 9° livello del personale dello Stato. Vi è anche un pre-livello, quello dei docenti tirocinanti che vengono collocati al 6° livello del personale statale.
Per il reclutamento sono previsti concorsi a livello di istituto con assunzione diretta del personale docente da parte delle singole scuole o di rete di scuole. Le commissioni esaminatrici sono composte – secondo il ddl – da dirigenti e docenti dell’istituto. Per i passaggi da un livello ad un altro (su numero chiuso) è prevista una graduatoria di istituto per soli titoli per poter transitare dal 7° all’8° livello a cui possono partecipare docenti interni e di altre scuole, mentre il passaggio dall’8° al 9° livello avviene con formazione e concorso. Il passaggio da un livello all’altro avviene a domanda da parte di chi ha almeno 5 anni di anzianità nel livello di appartenenza.
All’interno di ciascun livello la progressione di carriera avviene per anzianità con attribuzione di scatti biennali.
Il disegno di legge 4091 si addentra anche nelle spinoso problema della valutazione degli insegnanti, affrontando due nodi problematici: cosa valutare e chi valuta.
Va detto innanzitutto che la valutazione immaginata dai proponenti per ciascun docente (esperti esclusi) si effettua ogni quattro anni. Essa riguarda l’efficacia dell’azione docente, l’impegno professionale e il contributo dato dall’insegnante all’azione della scuola. I titoli professionali conseguiti concorrono alla determinazione della valutazione degli insegnanti.
Chi valuta? Presso ciascun istituto viene costituita – prevede il ddl – una commissione permanente, presieduta da un funzionario dell’Ufficio scolastico regionale, che comprende il dirigente scolastico dell’istituto, due docenti esperti (9° livello) dell’istituto e due genitori. Negli istituti superiori è previsto un solo genitore e uno studente. Se la valutazione del docente risulta gravemente negativa, la progressione stipendiale per anzianità viene temporaneamente sospesa.