Rivoluzione nella carriera dei docenti?/3: la valutazione dei docenti

Il disegno di legge 4091 sullo stato giuridico dei docenti si addentra anche nelle spinoso problema della valutazione degli insegnanti, affrontando due nodi problematici: cosa valutare e chi valuta.

Va detto innanzitutto che la valutazione immaginata dai proponenti per ciascun docente (esperti esclusi) si effettua ogni quattro anni. Essa riguarda l’efficacia dell’azione docente, l’impegno professionale e il contributo dato dall’insegnante all’azione della scuola. I titoli professionali conseguiti concorrono alla determinazione della valutazione degli insegnanti.

Chi valuta?
Presso ciascun istituto viene costituita – prevede il ddl – una commissione permanente, presieduta da un funzionario dell’Ufficio scolastico regionale, che comprende il dirigente scolastico dell’istituto, due docenti esperti (9° livello) dell’istituto e due genitori. Negli istituti superiori è previsto un solo genitore e uno studente.

Se la valutazione del docente risulta gravemente negativa, la progressione stipendiale per anzianità viene temporaneamente sospesa.

 

Funzione docente secondo ddl 4091 – art. 2bis

sintesi

Istituti normativi per la funzione docente

Livello di Docente tirocinante

Livello di Docente    iniziale

Livello di Docente ordinario

Livello di Docente    esperto

Valutazione:

periodicità e

contenuti

 

Valutazione quadriennale su:

·    efficacia azione educativa

·    impegno professionale

·    contributo all’azione della scuola

·    titoli professionali conseguiti

Valutazione quadriennale su:

·    efficacia azione educativa

·    impegno professionale

·     contributo all’azione della scuola

·     titoli professionali conseguiti

 

Valutazione:

soggetto valutatore

 

Commissione permanente di valutazione di istituto composta da:

    funzionario USR,

    dirigente scolastico

    due docenti del 9° livello (esperti)

    due genitori (un genitore e uno studente negli istituti superiori)

    un rappresentante regionale

Commissione permanente di valutazione di istituto composta da:

    funzionario USR,

    dirigente scolastico

    due docenti del 9° livello (esperti)

    due genitori (un genitore e uno studente negli istituti superiori)

un rappresentante regionale

 

Valutazione:

effetti

 

·     valutazione non ha carattere sanzionatorio

·     se gravemente negativa ed adeguatamente documentata, determina sospensione temporanea progressione economica per anzianità

·     costituisce titolo per passaggio al livello superiore

·     valutazione non ha carattere sanzionatorio

·     se gravemente negativa ed adeguatamente documentata, determina sospensione temporanea progressione economica per anzianità

·     costituisce titolo per passaggio al livello superiore

 

Elaborazione Tuttoscuola