
Risparmi di supplenza assegnati al personale Ata
L’articolo 6 del Regolamento sugli organici del personale Ata, recepito nel dpr 119/2009 già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una situazione interessante in caso di supplenza del personale Ata.
Al posto del supplente chiamato per coprire un posto per assenza del personale è, infatti, possibile che altro personale in servizio nella scuola provveda, se disponibile, a svolgere temporaneamente i compiti e le funzioni.
Può essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l’attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso.
In tal caso, il 50% delle economie realizzate per mancata supplenza viene assegnato in proporzione al personale che ha svolto il servizio.
Regole e criteri sono definiti dalla contrattazione di istituto con le Rsu.
L’importo corrispondente al 50 per cento delle economie realizzate dall’istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all’effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti …, secondo modalità da definire nell’ambito della contrattazione di istituto.
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