Terza Media: Religione materia d’esame? Una polemica fuori norma

È in atto una forzatura interpretativa nei confronti del docente di religione che da quest’anno, per la prima volta,  è componente a tutti gli effetti della commissione per l’esame di scuola media.

Nei giorni scorsi, in una conferenza stampa organizzata a Roma, un nutrito gruppo di associazioni ha chiesto al Miur di chiarire se l’insegnamento della religione cattolica è materia d’esame, a causa dell’inatteso ingresso per la prima volta del docente di religione (e di quello di attività alternative) nella commissione d’esame.

Diciamo subito che far parte della commissione non significa che la disciplina d’insegnamento del docente sia automaticamente anche materia d’esame. Vale anche per il docente di attività alternative – anch’esso da quest’anno ‘promosso’ commissario d’esame.

Il decreto legislativo 62/2017 che ha introdotto modifiche sulla valutazione degli alunni, abrogando parzialmente l’art. 185 del Testo Unico (Esame di licenza e commissione esaminatrice), ha previsto che le sottocommissioni d’esame per ciascuna classe terza è composta dai docenti del consiglio di classe(art. 2, comma 2). Poiché il docente di religione cattolica e quello delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe, automaticamente entrano di diritto in commissione d’esame.

Ma, più esattamente, la polemica in cosa consiste?

Secondo i promotori di questa iniziativa ad escludendum, poiché il nuovo decreto legislativo sulla valutazione ha abrogato il terzo comma dell’art. 185 del Testo Unico che prevedeva “La Commissione esaminatrice dell’esame di licenza é composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma, essiritengono ora che sia possibile l’assalto alla diligenza di quel primo comma del medesimo art. 185:1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica”.

Un assalto impossibile, perché quel comma era giù stato abrogato quasi vent’anni fa dal Regolamento dell’autonomia (DPR 275/1999) che all’art. 17 (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate) così disponeva: 1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: – omissis– articolo 185, commi 1 e 2.

È quindi fuori luogo incolpare il decreto legislativo 62/2017 di sostegno alla religione come materia d’esame. La presunta macchinazione dovrebbe chiamare in causa il DPR 275 che avrebbe fatto da apripista per questa manovra vent’anni fa.