Tuttoscuola: Non solo statale

Punteggio pieno per le supplenze nelle paritarie

Una sentenza del Consiglio di Stato che chiude a favore del ministro un pesante contenzioso sui precari della scuola: le supplenze prestate nelle scuole paritarie valgono come quelle prestate nelle scuole statali e danno diritto quindi a punteggi uguali.
La sentenza 1102/2002 ha quindi riconosciuto legittima e costituzionale la norma inserita l’estate scorsa dal ministro Moratti nel decreto legge n. 255/3.7.2001 di unificazione degli scaglioni per le graduatorie permanenti dei docenti, riconoscendo pari dignità al servizio prestato nelle scuole paritarie.
Facendo riferimento alla portata innovativa della legge di parità scolastica (n. 62 del 10 marzo 2000), approvata dal Parlamento l’anno prima, il ministro aveva previsto che i servizi di docenza prestati nel nuovo regime paritario dal 1° settembre 2000 venissero valutati con uguale punteggio sia per supplenti di scuola statale sia per quelli di scuola paritaria (in precedenza il punteggio valeva la metà).
I sindacati avevano organizzato numerosi ricorsi, impugnando la legge per presunta illegittimità costituzionale, in quanto trattava in modo uguale situazioni di supplenza originate da condizioni diverse (nella scuola statale nomine attraverso graduatorie; nella scuola paritaria nomine per chiamata diretta).
Si apre però ora un’altra questione collegata: il servizio prestato dai docenti in scuola paritaria, una volta entrati nei ruoli statali, verrà riconosciuto interamente come servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera (come già avveniva per i docenti di scuole elementari parificate) oppure non ha nessun riconoscimento?

Forgot Password