Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale sugli esami

Nel sito del Ministero dell’Istruzione è possibile consultare e scaricare l’Ordinanza Ministeriale n. 40 dell’8 aprile 2009 con la quale si stabilisce che “per il corrente anno scolastico” (per i successivi, dunque, si vedrà, NdR) “si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la media del “sei” (art. 1, comma 3, del D.M. 22/5/2007, n. 42)“.

L’esito della valutazione”, prosegue l’O.M., “è pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti. A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato“.

Non è ancora del tutto chiaro, come si vede, se il voto relativo al comportamento (condotta) fa media con quelli delle altre discipline, anche se il riferimento al fatto che esso “incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso” sembrerebbe sciogliere il dubbio in senso positivo. Ma non si poteva dirlo in modo più chiaro?