Pensioni scuola 2026: domande da oggi 26 settembre. Tutte le istruzioni dal MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la consueta circolare annuale con le indicazioni operative per il personale scolastico che intende andare in pensione a partire dal 1° settembre 2026. Le domande possono essere presentate dal 26 settembre al 21 ottobre 2025 – con proroga fino al 28 febbraio 2026 per i dirigenti scolastici.

Il documento, corredato da una tabella riepilogativa, chiarisce le diverse modalità di accesso al pensionamento, a seconda della tipologia (vecchiaia, anticipata, opzione donna, flessibile, ecc.) e dell’anzianità contributiva maturata. Si tratta di un passaggio cruciale per molti docenti, ATA ed educatori che stanno pianificando l’uscita dal servizio, in un quadro normativo complesso e in continua evoluzione.

Le vie d’uscita: tutte le opzioni previste

Pensione di vecchiaia ordinaria
Come previsto dall’art. 24 del D.L. 201/2011, si potrà andare in pensione d’ufficio con 67 anni di età al 31 agosto 2026 e almeno 20 anni di contributi. In alternativa, su domanda, l’età deve essere raggiunta entro il 31 dicembre 2026.

Pensione di vecchiaia per lavori gravosi o usuranti
Riguarda anche alcune figure scolastiche, come il personale ATA. I requisiti: 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi maturati entro il 31 agosto 2026. Non è ammesso il cumulo contributivo.

Pensione anticipata ordinaria
Confermate le soglie previste dal D.L. 4/2019: 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da maturare entro il 31 dicembre 2026. Nessun vincolo anagrafico.

Opzione donna: criteri sempre più selettivi

Negli ultimi anni, la cosiddetta Opzione donna ha subito numerosi interventi normativi. Per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024, l’uscita è possibile con 61 anni di età (riducibili per ogni figlio, fino a 2 anni) e 35 anni di contributi, a condizione di assistere da almeno sei mesi un familiare con disabilità grave oppure in caso di invalidità civile pari o superiore al 74%. Il trattamento pensionistico è calcolato interamente con il metodo contributivo.

Quota 100, Quota 102 e flessibilità

Restano attive in regime di salvaguardia le formule Quota 100 (62 anni + 38 anni di contributi entro il 2021) e Quota 102 (64 anni + 38 contributi entro il 2022), ma solo per chi ha già maturato i requisiti.

Diverso il discorso per la pensione anticipata flessibile, introdotta nel 2023 e confermata fino al 2025: consente l’uscita a 62 anni con almeno 41 anni di contributi, con pensione calcolata secondo il metodo contributivo.

Il caso dei contributivi puri

Infine, per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 (cioè soggetti al sistema contributivo puro), restano valide le regole previste dall’art. 24 del D.L. 201/2011, aggiornate con le leggi 213/2023 e 207/2024. Anche in questo caso l’accesso alla pensione avviene con requisiti specifici e calcolo contributivo.

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