Occupazioni/6: le assenze vanno nel malus della validità dell’anno?

Le disposizioni normative prevedono che, per la validità dell’anno scolastico, serve una frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico di ciascun studente.

Il DPR 122/2009, all’art. 14, comma 7, prevede infatti: “Ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

In soldoni significa che con una cinquantina di giorni di assenza si perde l’anno, indipendentemente dall’esito conseguito nelle discipline di studio. La norma venne introdotta a suo tempo dal ministro Gelmini, quale deterrente proprio contro le occupazioni studentesche.

Dalle rilevazioni annuali del Miur su scrutini ed esami risulta che la percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva o agli esami è circa del 3% con tendenza all’aumento. Non è dato sapere quanto incidano le assenze per le occupazioni.

Sarebbe invece interessante sapere se nei regolamenti d’istituto le assenze degli occupanti vengono computate oppure sono calcolate in deroga.