Nuove norme per il congedo per maternità

Nello scorso mese di luglio è stato emanato il decreto legislativo n. 119, con il quale sono state apportate modifiche alle norme relative ai congedi e ai permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità.

Ora l’INPS ha emanato una circolare (n. 139 del 27 ottobre 2011) che fornisce istruzioni ai lavoratori sulle modalità di fruizione dei congedi.

Il decreto ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere l’attività lavorativa, in presenza di particolari eventi (l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, il decesso del bambino alla nascita oppure durante il congedo di maternità) e a determinate condizioni (parere favorevole dello specialista del Servizio sanitario), rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.

Inoltre, la circolare dell’INPS ricorda che i riposi giornalieri per allattamento, possono essere fruiti anche in caso di adozione o affidamento di un minore; in tal caso la loro fruizione è consentita entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.