Norme antipedofilia. Ingorgo nelle segreterie scolastiche?

Da oggi, 6 aprile, entra in vigore, a sorpresa, il decreto legislativo n. 39 che, in attuazione di una direttiva europea, prevede un rinforzo delle misure di contrasto e di prevenzione per i reati connessi con la pedofilia. La novità e la sorpresa sono rappresentate dal fatto che, tra le altre misure previste, c’è l’obbligo per i datori di lavoro di acquisire il certificato generale del casellario giudiziario di tutte le persone assunte che entrano in contatto con soggetti minori. Per i datori inadempienti sono previste sanzioni amministrative molto pesanti comprese tra i 10.000 e i 15.000 euro.

Sono numerosi i servizi pubblici o privati nei quali si trovano minori; tra questi, le scuole accolgono il maggior numero di minori e, conseguentemente, sono il luogo principale dove operano persone (docenti e Ata) obbligate a esibire il casellario giudiziario e dove i capi d’istituto hanno la responsabilità personale di accertare le condizioni penali dei dipendenti.

Alcuni organi di stampa, in proposito, si sono lasciati andare ad interpretazioni catastrofiche per la richiesta e il rilascio dei certificati.

Come riferisce anche l’Associazione Presidi (www.anp.it) “va però ricordato che il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all’atto della assunzione”.

Niente panico, dunque. “Le scuole – precisa l’Anp – non devono fare proprio nulla, se non essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati”.

Ma, a volte, nella scuola operano soggetti esterni (esperti di musica, inglese, ecc.), per i quali l’Anp precisa: “per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni, il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale”.

Il ministero della Giustizia, con riferimento al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 recante Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, pubblica due distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata applicativa, la seconda ai tempi di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=68CA22CF22A74C0EA1FEE5AE0D266AF8.ajpAL03?previsiousPage=homepage&contentId=NOL1000961)