Niente porto d’armi per gli evasori dell’obbligo scolastico. 135 anni fa

Oggi la sanzione per evasione dell’obbligo scolastico si paga con 30 euro di multa, un valore che grosso modo corrisponde alla sanzione prevista dalle prime leggi dello Stato unitario a fine ‘800 quando la lotta all’analfabetismo era applicata con molta attenzione.

La legge Coppino (15 luglio 1877) prevedeva una multa per i genitori colpevoli dell’inosservanza dell’obbligo scolastico per i propri figli che raggiungeva al massimo le dieci lire.

Le 10 lire di allora corrispondono a circa 37 euro di oggi. Come si vede il valore della multa è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo.

La legge Coppino disponeva anche che “La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni”.

Ma oltre alla contravvenzione – curiosità molto interessante – erano previste altre sanzioni per scoraggiare gli evasori.

Una di queste azioni deterrenti riguardava la sospensione di sussidi o stipendi a carico dei bilanci comunali o provinciali; anche lo Stato era autorizzato a sospendere qualsiasi forma di emolumento. Era fatta salva, però, l’assistenza sanitaria.

Ma era prevista un’altra sanzione che a quei tempi poteva avere molto effetto, date le abitudini e le esigenze degli italiani che cercavano alternative per assicurarsi i pasti: non veniva concesso il porto d’armi, impedendo in tal modo di esercitare la caccia.

Per attualizzare quella sanzione estrema, bisognerebbe trovare oggi un deterrente simile, come, ad esempio, la sospensione della patente.