Mobilità personale scuole italiane all’estero, la Uil scrive ai ministeri. L’iter normativo

In una lettera inviata al Ministro dell’Istruzione ed al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelo Luongo, Responsabile Dipartimento estero, e Giuseppe D’Aprile, Segretario Generale della Uil Scuola, chiedono l’apertura del tavolo di trattativa contrattuale per la definizione della sequenza relativa al personale docente e Ata in servizio nelle scuole italiane all’estero. 

“Come è noto – scrivono nella lettera – tra le materie, che devono essere oggetto della trattativa del rinnovo della parte normativa del CCNL, è la sezione relativa alla mobilità professionale del personale destinato alle scuole italiane all’estero, (art.100-126 – Capo X CCNL scuola 2006/9), la cui vigenza è ribadita ai sensi dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018. Da tre anni siamo in attesa dell’ avvio della sequenza contrattuale per la mobilità professionale per le scuole italiane all’estero, richiesta congiuntamente dall’Aran e dalle scriventi OO.SS. scuola, al termine della procedura di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 10 del CCNL scuola, in merito all’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro per il personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero”.

Ricostruendo i fatti, Luongo e D’Aprile specificano come, dopo l’entrata in vigore del dlgs 64 del 13 aprile 2017, previsto dalla L. 107/2015 e la  richiesta di interpretazione autentica, l’Aran abbia ribadito nella dichiarazione congiunta, del 9 maggio 2019, la natura pattizia della materia inerente la mobilità professionale all’estero e il comune impegno a realizzare con la massima urgenza una specifica sequenza contrattuale per il personale della scuola all’estero. “Siamo convinti che la necessità di definire adeguate soluzioni sul piano pattizio alle attuali gravi problematiche in materia di mobilità professionale e di rapporto di lavoro del personale scolastico destinato all’estero sia pienamente condivisa dagli on. li Ministri, e posta al più presto all’ attenzione della istituenda ‘Cabina di Regia interministeriale per l’attrattività e l’internazionalizzazione del modello formativo italiano’ la cui creazione è stata annunciata nel corso delle recenti Giornate dedicate al Sistema della Formazione italiana nel mondo “

Vediamo quale è stato l’iter normativo: il DLGS 64 del 13 aprile 2017, previsto ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 181, lettera h), della legge n. 107 del 2015, ha introdotto radicali modifiche alle norme contrattuali in materia di mobilità professionale e di rapporto di lavoro del personale della scuola delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, (art.100-126 – Capo X CCNL scuola 2006/9), la cui vigenza è stata ribadita ai sensi dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018. Successivamente all’entrata in vigore del suddetto CCNL scuola 2016/18 si è determinata una notevole mole di contenziosi favorevoli ai lavoratori della scuola ricorrenti presso i Tribunali del lavoro, che hanno riconosciuto la natura pattizia della mobilità professionale per la destinazione all’estero.
In materia di trattamento economico all’estero si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n 145 del 13.06.2022, che ha integralmente accolto la tesi sostenuta dall’Ufficio Legale Uil Scuola Rua, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma.
Le varie sentenze hanno ribadito quanto contenuto nella Legge 124/2015, che, in merito all’efficacia della contrattazione collettiva, ha introdotto il principio secondo il quale “eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro […] possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordo collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.

“Risulta pertanto acclarata – spiegano Luongo e D’Aprile –  la possibilità di disapplicare le leggi, per il tramite della contrattazione collettiva, relativamente alle materie che riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in settori specifici come la mobilità professionale per la destinazione del personale della scuola all’estero.
Di conseguenza le disposizioni nel citato Dlgs 64/2017 devono essere disapplicate ove contrastino con quanto espressamente previsto dal CCNL in tema di mobilità professionale per l’estero che resta disciplinata dall’art. 109 del CCNL scuola 2006/9 che “La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva”.  

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