L’abilitazione non è reclutamento

Lo schema di regolamento ministeriale per la formazione dei docenti, che si è avvalso dei lavori della commissione presieduta dal prof. Israel, è indubbiamente il risultato di una elaborazione ricca e articolata con scelte originali che consentono di concludere l’iter formativo con una più credibile abilitazione all’insegnamento, ma costituisce, per il momento, soltanto una parte della previsione normativa da cui è nato (legge finanziaria 2008). 

Non si può infatti parlare di formazione dei docenti e di nuova abilitazione all’insegnamento, se non si affronta contestualmente anche lo sbocco di questa formazione abilitante, cioè il reclutamento.

Il comma 416 dell’art. 2 della legge 244/2007 prevede che con regolamento ministeriale siano definite le discipline della formazione iniziale …. “e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale”.

Per dare completa attuazione alla norma, ma, soprattutto, per rendere credibile l’operazione “formazione iniziale abilitante”, occorre, quindi, mettere mano subito alla predisposizione di un altro regolamento ministeriale per il reclutamento degli insegnanti.

Non possono esserci, infatti, due tempi diversi, perché da subito, anche per attirare le nuove generazioni alla professione dell’insegnamento, occorre dare prospettive di occupazione.

Prospettive che oggi non ci sono per i giovani, perché il futuro occupazionale nella scuola è condizionato in modo assoluto dalle graduatorie ad esaurimento dei precari da una parte (50%) e dalle graduatorie aperte dei vecchi concorsi dall’altra (50%), l’ultimo dei quali è stato fatto nel 2000. 

Se la graduatoria ad esaurimento è intangibile, i concorsi ordinari dovrebbero essere comunque attivati subito senza attendere che la nuova formazione iniziale vada a regime, come minimo fra sei anni. La scuola ha bisogno anche di leve nuove.