La tutela dei lavoratori fragili della scuola ed un aspetto controverso

Il Ministero dell’Istruzione, con apposita nota (n.1585 dell’11.09.2020), ha fornito indicazioni operative a tutte le istituzioni scolastiche per il trattamento dei c.d. lavoratori fragili.

In particolare, richiamando una precedente e congiunta circolare del Ministero del Lavoro e del Ministero della salute (n. 13 del 04.09.2020), ha evidenziato:

  • che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica, cioè da individuare nel rapporto tra le condizioni di salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19;
  • che la fragilità è rinvenibile “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alla patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. E ancora, che il requisito dell’età, “… da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio”;
  • che spetta al Medico competente (ex art. 25, D. Lgs. n. 81/2008) supportare il datore di lavoro (nel caso di specie, il Dirigente scolastico) nella attuazione delle misure di prevenzione e di protezione in favore del personale in servizio in ogni singola Unità scolastica;
  • che, nella ipotesi di mancata nomina del Medico competente da parte del Dirigente scolastico, la sorveglianza sanitaria potrà e dovrà essere espletata dall’Inail o dalle Asl o dai Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

La nota ministeriale prosegue e chiarisce che la sorveglianza sanitaria è a domanda del lavoratore, va  indirizzata al proprio dirigente scolastico che, a sua volta, la inoltra al medico competente corredandola di una dettagliata descrizione intesa ad esplicitare la mansione svolta, la postazione/ambiente di lavoro, le misure di prevenzione e protezione già adottate in favore del dipendente. 

L’esito della visita può dar luogo a 4 diversi giudizi, a cui dovranno far seguito altrettanti comportamenti della Pubblica amministrazione scolastica.

  1. Il primo giudizio può essere quello di idoneità: il lavoratore, quindi, continuerà ad essere adibito alla mansione/funzione di servizio.
  2. Il secondo giudizio può essere quello di inidoneità temporanea assoluta (1): in tal caso, il lavoratore dovrà essere collocato in malattia d’ufficio.
  3. Il terzo giudizio può essere di inidoneità con prescrizioni di maggior tutela (1): in tale evenienza, il datore di lavoro (rectius: il dirigente scolastico) dovrà provvedere, con la celerità del caso, a predisporre tutti i presìdi di sicurezza richiesti per garantire la piena tutela del lavoratore.
  4. Il quarto giudizio può essere, invece, di inidoneità temporanea alla funzione/mansione (1) svolta, che apre, a sua volta, a due diverse soluzioni, ovvero:
  5. la possibilità, solo a domanda del lavoratore, di essere utilizzato in altri compiti stipulando uno specifico contratto con il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, così come previsto dal CCNI 25.06.2008 concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute;
  6. la possibilità, alternativa, così enunciata dalla nota ministeriale: “Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituito giuridico dell’assenza per malattia”.

Ed è proprio la possibilità sub b), attesa la libera determinazione del lavoratore fragile di non accedere alla utilizzazione, che ingenera due opposte interpretazioni e, quindi, due differenti modalità applicative.

Detto altrimenti, vi è la posizione di chi ritiene che, in caso di mancata richiesta di utilizzazione da parte del lavoratore temporaneamente inidoneo alla funzione, la messa in malattia richieda comunque la certificazione del medico di base. Medico, quest’ultimo, che in moltissimi casi si rifiuta di produrre la certificazione richiesta ascrivendo tale incombenza al Medico competente.

Per contro, vi è chi ritiene che, nella situazione data, la messa in malattia debba avvenire d’ufficio da parte del Dirigente scolastico, ovvero in conseguenza del solo e fondato giudizio espresso dal Medico competente.

Per dirimere la questione, attesa la mancanza di chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, abbiamo cercato e rinvenuto solo due note di altri Organi della Pubblica amministrazione scolastica. 

La prima nota è a firma del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia che, in tema, cosi si esprime: “Si ricorda ancora una volta che, in assenza di un’esplicita richiesta del lavoratore all’impiego in altre attività, quest’ultimo dovrà usufruire dell’assenza per malattia”.

La locuzione utilizzata, non altro che la mera e pedissequa ripetizione del testo ministeriale, non offre aiuto alcuno a risolvere o superare la evidenziata impasse interpretativa.  

Di ben altro tenore, invece, la nota nr.28387 del 27.1020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, che, in puntuale riscontro alla situazione integrata dal lavoratore fragile intenzionato a non essere utilizzato in altra attività, così si esprime: “La circolare Ministeriale 1585/20 fa riferimento ‘all’istituto giuridico dell’assenza per malattia’, con tale terminologia quindi richiama indirettamente l’art. 17 del Contratto Scuola. Va considerato tuttavia che il verbo ‘dovere’ usato dalla circolare lascia immaginare che si tratti di una condizione che si deve ‘necessariamente’ verificare, per cui è conseguenziale un provvedimento di malattia d’ufficio, senza che il lavoratore debba far pervenire ulteriore certificazione medica di stato di malattia”.  

Per concludere, nel mentre riteniamo la notazione dell’USR per la Sicilia giuridicamente ben fondata, ovvero del tutto adeguata alla soluzione del problema, non possiamo sottacere, del pari, che essa si riferisce ed è applicabile al solo personale che opera nelle istituzioni scolastiche dell’isola. Risulta quindi più che auspicabile, doveroso, un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell’Istruzione, al fine di assicurare parità di trattamento ai dipendenti in servizio in tutte le scuole dello Stato che “vivono” la situazione evidenziata.

I diversi periodi di inidoneità fissati dal Medico competente e conseguenti alla diversa situazione di salute riscontrata per ciascun lavoratore fragile sottoposto a visita, coincidono, di norma, con lo stato di emergenza sanitaria fissato per legge. Ad oggi, lo stato di emergenza ha come termine il 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe.