Tuttoscuola: Non solo statale

La disapplicazione del tutor vale anche per le scuole paritarie?/2

Peraltro la legge sulla parità, che è precedente, parla di un sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private; e la sentenza della Corte costituzionale n. 279 dello scorso anno, nel respingere il ricorso che riteneva che quella del tutor non fosse norma generale, ha precisato che si trattava “… di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale“. Queste considerazioni rafforzano il convincimento che la disapplicazione vada riferita anche al settore della scuola paritaria, la quale è tenuta a conformarsi agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti per il settore statale.
Ma non può disconoscersi che la prestazione del servizio del personale docente in servizio presso scuole paritarie è disciplinata da altri percorsi contrattuali e il contratto di lavoro degli insegnanti viene regolato in altro modo e con soggetti diversi da quelli che hanno sottoscritto l’accordo di disapplicazione del 17 luglio scorso.
Tra l’altro, se fosse fondata la predetta considerazione, la non applicazione della disapplicazione varrebbe anche per la norma relativa ai contratti di prestazione d’opera per gli esperti che nelle scuole paritarie, a differenza di quelle statali, continuerebbe a valere.
La materia è complessa più di quanto può sembrare a prima vista e merita probabilmente qualche chiarimento attraverso un intervento normativo e/o interpretativo. La parola… ai giuristi.

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