La Corte costituzionale blocca definitivamente la valanga del punteggio di montagna

Circa tre anni fa la legge 143/2004 aveva introdotto inopinatamente nelle graduatorie permanenti il raddoppio del punteggio del servizio di supplenza prestato nei territori di montagna collocati al di sopra dei 600 metri.

Da quel momento era stato un susseguirsi di proteste, ricorsi, correttivi legislativi che però non avevano fermato le critiche al provvedimento ritenuto iniquo e i suoi effetti.

Ora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11/2007, si è finalmente pronunciata su diverse istanze di illegittimità costituzionale sottoposte dai TAR del Molise e della Sicilia.

Nella pronuncia, la Suprema Corte, come riferisce il sito www.aetnanet.org, accoglie in pieno la richiesta del TAR di Catania rispetto alla illegittimità costituzionale della norma relativa al raddoppio del punteggio del servizio prestato nelle scuole di montagna previsto dal paragrafo B.3), lettera h) della tabella allegata alla legge 143/04.

La sentenza della Corte, relatore Sabino Cassese, ritiene fondata la questione di illegittimità rispetto “al raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna «anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957»”.

Si riapre ora, con notevole ritardo, – precisa la Cgil-scuola (www.flcgil.it) – la questione della valutazione degli anni di servizio prestati in montagna e quindi la necessità di un ulteriore intervento sulle graduatorie permanenti che vada ad integrare quanto già previsto nella legge finanziaria per il 2007“.

La sentenza determinerà uno scossone nelle graduatorie di cui, al momento, non è possibile esprimere una puntuale ed articolata valutazione. “L’amministrazione – continua il sindacato – deve intervenire in tempi rapidi ed in modo chiaro a dirimere l’intera questione, anche in previsione dell’aggiornamento, ormai imminente delle graduatorie.”