La bocciatura è minaccia grave solo se ingiusta, precisa la Cassazione

“Preso atto delle notizie di stampa diffuse in data odierna in ordine ad una sentenza con la quale
la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione avrebbe affermato che costituisce minaccia grave il comportamento di un docente che prospetti ad una allieva la bocciatura, la Corte di Cassazione ritiene opportuno precisare che la sentenza in questione non contiene l’affermazione di alcun principio nel senso predetto”. Lo ha precisato la Corte di Cassazione.

Si tratterebbe infatti di una ritorsione, piuttosto che un normale avviso di pericolo.

“Secondo la detta sentenza – chiarisce la Corte – il giudice di merito, con una motivazione logica e coerente ha correttamente ritenuto sussistente la minaccia grave nella ingiusta prospettazione di una bocciatura. Il comportamento del docente censurato nel caso era estraneo al contesto didattico di
insegnamento e costituiva una diretta conseguenza di una assemblea dei genitori che avevano proposto il non mantenimento della continuità didattica nel successivo triennio per il docente in questione”.