
Ius Italiae: proscioglimento dall’obbligo scolastico dopo 10 anni di scuola o dopo il 2° anno delle superiori?

L’interrogativo sul proscioglimento dall’obbligo scolastico, rimasto senza risposta ormai da 18 anni, dovrà ricevere una risposta chiara e definitiva con l’arrivo dello Ius Italiae voluto da Forza Italia per il conferimento della cittadinanza agli alunni stranieri. La legge 296/2006, all’art. 1, comma 622, ha previsto che “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età… L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore”. Come si può rilevare, la legge non precisa come gli alunni vengono prosciolti dall’obbligo.
Invece, quando nel 1962 venne istituita la scuola media unica (legge 1859/1962), l’art. 8 disponeva in modo chiaro che: “Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sullo obbligo scolastico”.
O il diploma di licenza o la frequenza per almeno otto anni.
Un chiarimento analogo è arrivato anche quando nel 1999 la legge n. 9 aveva previsto l’innalzamento dell’obbligo a nove anni; il Regolamento di attuazione prevedeva infatti: “Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l’abbia conseguita è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico”.
O la promozione al secondo anno delle superiori o nove anni di frequenza.
Questa doppia ipotesi di proscioglimento dall’obbligo scolastico manca invece nella normativa attuale. Se il nodo interpretativo non verrà sciolto per tempo, la legge sullo Ius Italiae potrebbe avere un percorso complicato per arrivare senza intoppi alla cittadinanza per gli alunni stranieri. Affermare, infatti, che servono dieci anni di frequenza potrebbe non bastare.
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