Inamovibile il componente della RSU senza il consenso del suo sindacato

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli ha dichiarato illegittimo il comportamento dell’Amministrazione scolastica (Ufficio regionale della Campania, CSA di Napoli e istituzione scolastica della città) che aveva disposto il trasferimento d’ufficio della Direttrice dei servizi generali e amministrativi di una scuola nella quale era componente della RSU di istituto.
A causa della illegittimità del provvedimento, per il quale il dirigente scolastico si era limitato a consultare gli altri componenti della RSU (giudicato irrilevante il loro consenso) – che, anche se in veste di rappresentanza sindacale, non avevano titolo a pronunciarsi – la DSGA è stata reintegrata al suo posto.
Lo statuto dei lavoratori, da quando anche nel settore pubblico è stata introdotta la privatizzazione del rapporto di lavoro, prevede che per qualsiasi operazione di mobilità dei rappresentanti sindacali, anche se giustificata nel merito, occorre sempre il nulla-osta del sindacato di appartenenza. Comunque e sempre. Un vincolo confermato dall’art. 18 del CCNQ del 1998 su cui si basa anche la prossima consultazione per il rinnovo delle RSU nella scuola.
La sentenza, che può sembrare ovvia e scontata, afferma invece due questioni di principio che la rendono interessante.
Anche il componente della RSU ha natura di rappresentante del sindacato a cui appartiene, pur essendo stato eletto dal personale della sua scuola invece di essere delegato direttamente dal proprio sindacato.
Il sindacato di appartenenza – l’Unione sindacale ANP-Anquap/Cida – è stato legittimato ad agire in giudizio anche se non compreso tra i sindacati rappresentativi (requisito del 5% di rappresentanza nazionale) che hanno diritto a partecipare alla contrattazione nazionale.