Il percorso a ostacoli dei PAS

Il dipartimento dell’Istruzione del Miur ha risposto positivamente alla richiesta di non pochi corsisti di poter spostare la domanda di frequenza del Pas in altra regione: ciò sarà possibile però esclusivamente a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) al quale la domanda è stata inizialmente prodotta.

Tra le motivazioni utili per il rilascio del nulla osta    sono i classici  “gravi e comprovati motivi” (una formula che si è prestata in passato a interpretazioni non univoche) e soprattutto la mancata attivazione del corso nella Regione dove è stata presentata la domanda.

L’USR potrà concedere il nulla osta solo dopo aver inutilmente esperito il tentativo di utilizzare i cosiddetti strumenti di flessibilità indicati nell’articolo 6 del Decreto direzionale n°58/2013: accordi quadro e intese a livello regionale o interregionale tra Atenei o istituzioni AFAM e istituzioni scolastiche autonome o istituti tecnici superiori, corsi a distanza (online), accorpamento di discipline omogenee per le classi di concorso con basso numero di aspiranti.

Sembra però che in non pochi casi le università si siano tirate indietro o abbiano posto condizioni che hanno reso difficile il lavoro degli USR e necessaria l’adozione della misura che consente il trasferimento delle domande da un USR all’altro.

Ora va detto che, a prescindere da ogni giudizio di merito sui Pas, che molti docenti universitari hanno criticato dichiarando apertamente la propria indisponibilità a tenere i corsi, sarebbe a questo punto ingiusto che le conseguenze dell’inadeguatezza del “kombinat” amministrativo-accademico nel gestire la partita dei Pas ricadessero su insegnanti che fra l’altro sono in gran parte in servizio.