Il docente neo-trasferito non può modificare il libro di testo adottato

Le sentenze del Tar di questi ultimi mesi hanno dato del filo da torcere anche al Ministero dell’Istruzione e allo stesso ministro Gelmini, costringendo l’uno e l’altra a correre ai ripari anche con proposte di interventi legislativi di emergenza che sono serviti ad annullare e contenere le sentenze contrarie.

Sono stati almeno tre i punti caldi del contenzioso della scuola: annullamento del ruolo dei docenti di religione per i crediti scolastici, inserimento a pettine dei precari nelle graduatorie provinciali e diritto degli insegnanti neo-trasferiti di modificare le adozioni dei libri di testo.

Il primo problema è stato risolto mediante il regolamento sulla valutazione, che ha restituito ai docenti di religione il diritto di concorrere all’assegnazione dei crediti scolastici; il secondo problema, quello dell’inserimento a pettine, è stato risolto dalla stessa legge 167 salva precari disponendo l’inserimento in coda, anziché quello a pettine.

E il diritto dei docenti di modificare le adozioni dei libri di testo?

La stessa legge 167/2009 ha disposto (articolo 1-ter) che “All’articolo 5, comma 1 della legge di conversione 169/2008, dopo le parole ‘Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze’ sono inserite le seguenti ‘connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet’“.

Il trasferimento o l’assegnazione di un docente ad una nuova classe non può essere considerata specifica e motivata esigenza (come aveva anche già riconosciuto il Consiglio di Stato) per potere modificare nel corso del quinquennio o sessennio l’adozione di libri di testo deliberata suo tempo dal collegio dei docenti.