Il decreto Milleproroghe continua a ‘far scuola’ anche nel nuovo DL

Dopo che il DL Milleproroghe 2022 in sede di conversione aveva disposto un concorso riservato per dirigenti scolastici con la poco credibile motivazione (forse sarebbe meglio parlare della classica foglia di fico) “per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso”, anche nel DL 71 l’art. 10 “Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l’anno scolastico 2024/25” utilizza la medesima formulazione Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso per docenti di scuola secondaria del 2016 nonché assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2024/2025…

L’articolo continua in questi termini “i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU).

Inoltre, i docenti partecipanti allo stesso concorso, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU

Conseguita l’abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025″.

L’articolo prevede un altro salvataggio: riguarda i candidati che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi straordinari indetti nel 2020 per scuola primaria e infanzia (decreto 498) e secondaria (510) i quali, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive, sono confermati definitivamente in ruolo, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

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