I congedi dei genitori nella legge finanziaria per il 2026: innovazioni e conferme

Con la legge finanziaria per il 2026 – nr. 199 del 30.12.2025 – e, in particolare, con l’art. 1, commi 219 e 220, vengono innovati alcuni dei congedi previsti per i genitori, “… al fine di favorire – come recita il testo normativo – la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro…”.

Il congedo parentale

La prima innovazione concerne l’estensione del congedo parentale fino al compimento del 14° anno di età di ogni figlio e non, come avveniva sino al 31 dicembre 2025, entro i 12 anni di età (modifica all’art. 32, co.1, D.lgs. 151/2001).

L’aumento dell’età riguarda anche i figli in condizione di disabilità (modifica all’art. 33, co.1, D.lgs. 151/2001), nonché i figli adottati o in affidamento (modifica all’art.36, co. 2 e 3, D.lgs. 151/2001). Per questi ultimi, i 14 anni decorrono dal momento dell’ingresso in famiglia dei minori e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Da notare, inoltre, come lo scopo del miglioramento sia da rinvenire, non solo nel più ampio arco temporale di fruibilità del congedo, ma anche nella volontà del legislatore di consentire ai genitori l’accudimento dei figli almeno nelle prime fasi del periodo adolescenziale; periodo, questo, caratterizzato da profondi cambiamenti fisici, psicologici, emotivi e sociali.

Restano immutati gli altri e fondamentali aspetti del congedo parentale, che sinteticamente si richiamano.

  1. 3 mesi di non trasferibili alla madre, 3 mesi non trasferibili al padre e altri 3 mesi in alternativa fra i due genitori. Per i genitori, quindi, un periodo complessivo pari a 9 mesi.
  2. La madre, singolarmente, può fruire di massimo 6 mesi; il padre, singolarmente, può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 soltanto se utilizza un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non minore di 3 mesi).
  3. Ambedue i genitori, però, possono utilizzare complessivamente 10 mesi di congedo (elevabili a 11 mesi solo se il padre ha usufruito di un periodo, continuativo o frazionato, per non meno di 3 mesi).
  4. Al genitore solo spettano 11 mesi di congedo, continuativi o frazionati. Per genitore solo si intende chi versa in una delle seguenti condizioni:
  • morte o grave infermità dell’altro genitore,
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento da parte dell’altro genitore,
  • affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, disposto dal giudice.
  1. Ai genitori, facenti parte del personale scolastico, che hanno concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2024, il congedo è così indennizzato:
  • i primi 30 giorni al 100%, per entrambi i genitori;
  • il 2° e il 3 mese all’80%, sempre per ambedue genitori e, comunque, se fruiti entro i 6 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Tutti gli altri mesi, dei 9 complessivi, sono indennizzati al 30%.

  1. I periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi, vale a dire il 10° e l’11° mese, sono indennizzati al 30% nel solo caso che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (art.34, co.3, D.lgs. 151/2001).

Infine, è d’uopo menzionare, rispettivamente, una diversa condizione d’uso e la titolarità di un nuovo soggetto, nell’utilizzo del congedo, ovvero:

  • La fruizione ad ore – già possibile dal 2015 – che consente ai genitori di far fronte a piccole emergenze o a impellenti necessità quotidiane dei figli ( Tuttoscuola, Congedo parentale ad ore: come funziona?);
  • La fruizione – resa possibile dalla sentenza nr.68/2025 della Consulta – da parte della c.d. madre intenzionale, cioè della donna che, in coppie di donne omoaffettive, è la convivente di quella che ha partorito ( Tuttoscuola, Figli da PMA in coppie di donne: la Consulta apre al doppio riconoscimento. Cambiano i riferimenti anche per le scuole).

Il congedo per malattia dei figli

La seconda innovazione riguarda il congedo per malattia dei figli.

In precedenza, cioè sino al 31 dicembre 2025, l’art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001, prevedeva: “Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni”.

La novella giuridica della legge finanziaria, che modifica il comma dianzi riportato, eleva a dieci i giorni lavorativi fruibili da ciascun genitore per ogni anno di età del figlio e, al contempo, ne estende l’applicabilità ai minori di età compresa tra i 3 e i  14 anni. L’emendamento non contempla – come in precedenza – alcuna remunerazione per i giorni in questione, ma conferma una particolare copertura previdenziale figurativa.    

Permane invariato, invece, il congedo per malattia del figlio da 0 a tre anni di età e, per il personale della scuola, giusta la condizione di maggiore favore stabilita dalla Contrattazione nazionale, continua a prevedere: “… sino al compimento del terzo anno di vita del bambino (…), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita…” (cfr. art. 34, comma 4, Ccnl 18.01.2024).

Va comunque precisato – sempre per i figli di età non superiore ai tre anni – che, i periodi di fruizione eccedenti quelli indennizzati, secondo la citata previsione pattizia, ancorché non retribuiti, non hanno limiti di durata e sono coperti da contribuzione figurativa (cfr.  art. 34, co.4, Ccnl 18.01.2024 e artt. 47, co.1 e 49, co.1, D.lgs. 151/2001).

Da ultimo, alcune annotazioni per una piena e consapevole utilizzazione di questo istituto giuridico.

  1. Tutti i periodi di congedo per malattia del figlio con età compresa da 0 a 14 anni (per il figlio adottivo, entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e non oltre la maggiore età), non sono soggetti alla visita medica di controllo. Detto altrimenti, il figlio ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità ( art.47, co.5, D.lgs. n. 151/2001).
  2. Tutti i periodi di congedo per malattia del figlio, sempre di età compresa da 0 a 14 anni (per il figlio adottivo, entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e non oltre la maggiore età), sospendono la eventuale e contemporanea fruizione del congedo parentale del genitore ( Nota del Ministero del lavoro n. 25/I/0003004 del 28.08.2006).
  3. La malattia del figlio di età compresa da 0 a 14 anni (per il figlio adottivo, entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e non oltre la maggiore età), che dia luogo a ricovero ospedaliero, consente al genitore in ferie la sospensione delle stesse ( art.47, co.4, D.lgs. 151/2001).

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