Hanno abrogato il CNPI? Non solo…

La nostra lettrice Cinzia Olivieri risponde con una serie di puntuali osservazioni all’intervento Hanno abrogato il CNPI e nessuno se n’è accorto?”, inviatoci da Gian Carlo Sacchi e da noi pubblicato in questa stessa rubrica. Invitiamo i lettori che vogliono intervenire su questo argomento, o su nuovi temi da proporre alla discussione, a scriverci all’indirizzo dedicato la_tribuna@tuttoscuola.com.

Alcune considerazioni:
Quando la Circolare Ministeriale 24 settembre 2001, n. 141 Prot. n. 14385 indisse le elezioni degli organi collegiali – giunti a scadenza – a livello di singola istituzione scolastica confermando le istruzioni diramate con la CM 192 del 3 agosto 2000, con esclusione dei punti relativi alle elezioni suppletive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, la notizia non destò clamore, tanto che quando qualche anno dopo le circolari sulle elezioni smisero di accennare agli organi collegiali territoriali ben pochi evidentemente se ne accorsero.

Nella stessa indifferenza la Legge finanziaria 289/02 ha stabilito che il personale amministrativo in servizio presso i Consigli Scolastici Distrettuali, dopo che già ne erano state ridotte le disponibilità finanziarie, dovesse rientrare alle scuole di appartenenza entro il 1° settembre 2003 e la L. 176/07 (di conversione del DL 147/07) ha modificato le competenze degli consiglio scolastico provinciale in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti.

Le componenti elettive intanto decadevano inesorabilmente senza rinnovo e scadevano le varie deleghe legislative che dovevano disporre in merito alla costituzione dei nuovi organi collegiali territoriali di cui al dlgs 233/99 sebbene l’art. 8 del decreto legislativo 30.6.1999, n. 233, avesse prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, fino all’insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali.

Analogamente si attendevano invano le istruzioni in materia di elezioni degli organi collegiali di istituto che il Ministero si era riservato di diramare nella richiamata circolare 192/00 non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti degli istituti comprensivi sia di scuole dell’obbligo che di scuole secondarie superiori.

Sopravviveva solo il CNPI, prorogato di anno in anno nella sua composizione, l’ultimo baluardo degli organi collegiali territoriali, che ora sembrerebbe destinato ad analoga sorte.

Alla luce di quanto esposto non si può non condividere che ciò confermi la trascuratezza della politica per la governance del sistema scolastico.

Tuttavia non è possibile nutrire analoghe aspettative per il “Consiglio Nazionale dell’Autonomia Scolastica” previsto dal testo unificato della PDL 953 ed abbinate, sull’autogoverno delle istituzioni scolastiche (ora ddl S. 3542), nonostante la positività dei contenuti della previsione normativa, dal momento che la sua istituzione è subordinata all’emanazione di regolamento ministeriale “adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari”, con il concreto rischio, considerato il prefato interesse della politica per la collegialità scolastica, di reiterare le sorti del dlgs 233/99.

Ma poichè in assenza di riforma deve considerarsi ad oggi vigente il dlgs 297/94 perchè non chiedere a gran voce le elezioni degli organi collegiali territoriali?

CINZIA OLIVIERI