Perché avere paura di andare in giudizio davanti alla Corte dei Conti

Analizziamo ora la vicenda finale in cui incorre il docente  nel caso in cui il Ministero sia condannato a risarcire l’alunno che ha subito un danno durante la sua permanenza a scuola e tale fatto sia addebitato dal giudice civile a omessa o carente vigilanza.

Il giudizio civile

Ricordiamo brevemente che il giudizio della Corte dei Conti è successivo a quello del giudice civile che accerta il danno subito dall’alunno e quantifica il risarcimento, in applicazione degli articoli 2048 e 1218 del Codice civile.

La disciplina di questi due articoli, di cui attore principale è il docente, è stata integrata dal legislatore con l’art 61 della legge 312/80, che crea una sorta di ombrello protettivo attorno allo stesso, proprio per l’elevato rischio che comporta la sua attività di sorveglianza e fa in modo che sia citata direttamente l’amministrazione per rispondere di omessa vigilanza e inadempimento contrattuale. Infatti, il docente per effetto dell’art. 61 della l. 312/1980 è responsabile solo per dolo o colpa grave, mentre l’Amministrazione risponde ex art. 2048 c.c. anche in caso di colpa lieve.

Il giudizio civile si svolge, dunque, tra danneggiato e Ministero dell’istruzione. In questa fase il docente può partecipare solo come testimone, di propria iniziativa o su richiesta dell’Avvocatura dello Stato, ma non è legittimato passivo.

Il giudice civile non valuta la colpa del docente, né il suo livello, ma accerta esclusivamente il nesso di causalità, se cioè vi sia conseguenzialità diretta tra il comportamento dell’insegnante e l’evento lesivo. L’amministrazione viene sollevata da qualsiasi responsabilità solo se dimostra di non aver potuto impedire il fatto, perché imprevedibile e repentino (è utile sottolineare che il significato del termine repentino, in questo caso, è meno netto e definito di quello che può avere nel suo senso più comune: discende dall’orientamento giurisprudenziale!). Una volta concluso il giudizio civile, l’amministrazione, se è condannata a risarcire il danno, ha l’obbligo di denunciare alla Corte dei Conti l’esito del giudizio civile, trasmettendo tutta la documentazione e segnalando il nominativo di colui che al momento del fatto lesivo sorvegliava la classe o svolgeva la sua funzione di docente.

Considerando i vari gradi di giudizio, questa prima fase può protrarsi per diversi anni. Soltanto quando si è concluso l’iter civilistico l’amministrazione denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti l’accaduto e in tale sedei si apre il nuovo giudizio.

Il Giudizio della Corte dei Conti

Il Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti attiva obbligatoriamente una fase preistruttoria nella quale esamina gli elementi che rendono fondato agire contro il docente. Il Procuratore, analizzate le risultanze del giudizio civile e valutati altri elementi, se ritiene che il docente possa essere effettivamente responsabile, dà inizio alla fase istruttoria del giudizio contabile. È il Procuratore che deve dimostrare la fondatezza delle accuse mosse a carico del docente (onere della prova ).

In ogni caso il docente convive per anni con un procedimento giudiziario il cui esito finale non è prevedibile. Come spesso accade, egli perde le tracce dell’iter giudiziario civile e, in caso di condanna dell’Amministrazione, solo dopo molto tempo può ritrovarsi coinvolto nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti. In questa circostanza deve farsi rappresentare da un avvocato; assume, infatti, la posizione di convenuto con l’esercizio di tutte di tutte le sue facoltà e oneri, primo tra tutti quello di avere un difensore.

A distanza di tempo, ricostruire l’iter degli accadimenti, facendo valere ragioni che spesso non sono state tenute in considerazione dal giudice civile, può risultare molto complesso per il docente proprio perché il giudizio contabile è un giudizio nuovo e le diverse sfumature e nuovi elementi possono essere ritenuti rilevanti dal giudice contabile ai fini della determinazione finale.

Sin dalla fase istruttoria, quando sembra chiara e palese la responsabilità del docente, il PM può attivare i sistemi di garanzia del credito erariale. Si possono, dunque, applicare “gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche “ante causam” e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal Codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del Codice civile”.

L’autonomia del giudizio contabile

La mancanza di corrispondenza automatica tra esito del giudizio civile ed esito del giudizio amministrativo lascia al docente la possibilità di intervento presso il giudice contabile al fine di capovolgere il risultato della causa civile o perlomeno di contenerne i danni. Significa che l’avvocato del docente (avvocato specializzato, in un settore nel quale i costi sono particolarmente elevati) chiede che venga riconosciuta la non colpevolezza del proprio assistito e in subordine l’esercizio del potere riduttivo da parte del giudice amministrativo. Oltre ai provvedimenti cautelari, un altro punto di stress del giudizio contabile risiede nella valutazione del comportamento del docente da parte del giudice. Infatti, mentre nel giudizio civile il giudice valuta esclusivamente il nesso di causalità che ha provocato la lesione, nel giudizio contabile si scende nella valutazione della colpevolezza grave del docente. I singoli comportamenti vengono analizzati dal giudice anche alla luce di tutte le variabili di contesto, sia professionali, sia personali. Proprio perché si parla di valutazione del comportamento non abbiamo parametri oggettivi di rilevazione della colpevolezza grave. I giudici contabili si esprimono parlando di incuria, trascuratezza, ma sono parole che qualificano un comportamento astratto che solo calato nel caso concreto riempie di significato l’affermazione.

Scorrendo la giurisprudenza della Corte dei Conti si nota come il giudice faccia una valutazione anche dello stato emotivo del docente, per cui un atteggiamento ritenuto gravemente negligente da un giudice, potrebbe essere considerato da un altro inevitabile alla luce per esempio del livello di maturità dei ragazzi, oppure perché in quel momento si era in una circostanza tale che modificava il livello di attenzione nei confronti degli alunni stessi. Questo per dire che il giudice contabile, dovendo soppesare la gravità della colpa dell’insegnante, lo fa con riferimento ad una serie di elementi che possono essere a favore dello stesso docente, ma possono aggravarne la responsabilità, riformando “in peius” la pregressa decisione del giudice civile. Indipendentemente dall’esito della causa davanti alla Corte dei Conti lo stress di un giudizio postumo ricade sul docente con tutto il peso degli anni già trascorsi per la causa civile. Un così lungo lasso di tempo, anche se non prevede una partecipazione diretta del docente nella fase civilistica, richiederebbe tranquillità in considerazione di qualsiasi esito giudiziario. Forse una copertura assicurativa potrebbe agevolare anche un sereno svolgimento delle ordinarie funzioni del docente, nell’interesse di tutti, famiglie, scuola e Ministero dell’istruzione.

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