Esposizione degli scrutini finali. Si può

Sergio Romano, rispondendo sul Corriere della sera ad una lettera di uno studente contrario alla segretezza dei voti da esporre, condivide pienamente l’idea che l’esposizione dei quadri degli scrutini finali risponde ad esigenze di trasparenza e di equità che nulla ha a che fare con la privacy.

Dopo un breve periodo di oscuramento, il Miur da quest’anno ha autorizzato la pubblicazione degli esiti degli esami di Stato, ma il Garante della privacy, come Tuttoscuola ha ricordato nella Guida gratuita on line sulla valutazione, si è pronunciato ripetutamente a favore della pubblicazione degli esiti degli scrutini.

Riportiamo di seguito due pronunce in materia.

“Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele – devono essere al contrario pubblicati anche dopo l’avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza”.

Garante della Privacy – Roma, 3 dicembre 2004

“I dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l’etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi”.

Garante della Privacy – Roma, 14 giugno 2005