La norma sulla composizione delle commissioni d’esame inserita nella finanziaria (tutti interni più il presidente esterno) fa riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione, che in base alla legge n. 62/2000 è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. C’è tuttavia un certo numero di scuole private che non ha chiesto o non ha ottenuto la parità. I candidati iscritti a queste scuole dovrebbero quindi sostenere l’esame secondo la normativa preesistente, che prevedeva l’abbinamento delle classi con classi di scuole statali, e la formazione di commissioni con metà membri interni e metà esterni, oltre al presidente esterno.
Una complicazione non da poco per il ministero, che sta studiando una soluzione che estenda a queste scuole la disciplina generale sulla composizione delle commissioni. I più che probabili ricorsi dei candidati interessati (circa l’1,5 per cento del totale) avrebbero infatti buone probabilità di essere accolti.
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