Elementari: il ping-pong delle norme per le supplenze

L’art.13 del disegno di legge per la Finanziaria 2002 è dunque stato riformato in diverse parti, come chiedevano i sindacati della scuola, e il nodo supplenze è stato radicalmente rivisto, escludendo scuola elementare e materna, e abbassando per la secondaria il precedente limite di 30 giorni a soli 15 prima di procedere, mediante chiamata di supplente, alla sostituzione dei docenti assenti.
Questa rivisitazione complessiva dell’istituto delle supplenze potrebbe essere l’occasione – in sede legislativa – per chiarire un equivoco che si trascina ormai da cinque anni nella scuola elementare e che è fonte di contrasti tra dirigenti scolastici e insegnanti.
Nell’elementare vi sono ore di docenza prestate in compresenza (sarebbe meglio dire in contemporaneità). Negli anni si è assistito ad un vero ping-pong tra norme di legge e norme contrattuali per stabilire se questo tempo di docenza dovesse essere impiegato anche per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi (fino a 5 giorni).
Una norma legislativa (articolo 1, commi 72 e 78, legge 662/1996) dispone tuttora che i dirigenti scolastici provvedano tassativamente all’utilizzo dei docenti disponibili nella scuola prima di nominare supplenti per brevi assenze. Una norma contrattuale (art. 6 comma 2 del contratto sulle utilizzazioni 2000-2001) invece prevede che sia il collegio docenti a programmare l’impiego delle ore di compresenza, escludendo eventualmente la possibilità di utilizzo per brevi assenze.
Il contratto di lavoro del comparto scuola non ha tuttavia provveduto – come avrebbe potuto – a disapplicare la legge che peraltro l’attuale regolamento per le supplenze entrato in vigore dal 1° settembre scorso, richiama tuttora esplicitamente. Coesistono perciò norme di segno opposto e la scuola elementare, tra Scilla e Cariddi, finisce per andare in conflitto.