Docenti dell’organico funzionale supplenti dei colleghi assenti

Possibile riduzione dello stipendio

La Buona Scuola era stata annunciata dal ministro Giannini questa estate al meeting di Rimini con una specie di slogan: supplenze addio!

Nella Buona Scuola di settembre l’enfasi si era quasi spenta, ma rimaneva, comunque, la previsione di utilizzare l’organico dell’autonomia per provvedere alla sostituzione dei docenti assenti anche per periodi di breve durata.

Addirittura nella bozza del ddl entrato in Consiglio dei Ministri la parola supplenza era del tutto scomparsa, ma ora, nel testo del ddl si riparla di supplenze. Ne parla il comma 3 dell’art. 6 sull’organico funzionale che prevede: Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell’autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Non solo impiego dell’organico funzionale per il potenziamento dell’offerta formativa, ma utilizzo degli insegnanti per provvedere alla sostituzione degli assenti, oltre alla copertura dei posti vacanti disponibili (che fino ad oggi venivano assegnati con contratto a tempo determinato).

La norma impegna il dirigente scolastico a utilizzare docenti dell’organico funzionale in supplenze temporanee brevi (fino a 10 giorni). La novità maggiore è contenuta nella previsione secondo cui un docente può essere impiegato in altro ordine di scuola (può capitare, ad esempio, negli istituti comprensivi) con la retribuzione propria del settore dove svolge la supplenza, anche se inferiore a quella in godimento (es. un docente di lettere di scuola media chiamato a sostituire un maestro assente).

Ma vale anche il contrario, titolo di studio permettendo.