
Diplomifici. La riforma degli esami di idoneità slitta al 2026-27?

Era nell’aria, ma sembra ormai certo che la riforma degli esami di idoneità finalizzata a impedire, soprattutto negli istituti paritari, che si possano recuperare con un semplice esame anche fino a quattro anni in uno, per il 2025-26 non potrà essere applicata, a causa della mancata emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolamentare tempistiche e modalità di svolgimento dell’esame.
La legge ha anche previsto che, se sono due gli anni da recuperare, l’esame di idoneità deve essere presieduto da un presidente esterno, nominato dall’USR di competenza tra i dirigenti scolastici.
Il decreto ministeriale che deve regolamentare modalità e tempi di attuazione della riforma avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (7 giugno), ma a tutt’oggi non è stato ancora pubblicato.
Questo il testo del dispositivo previsto finalizzato, soprattutto, a contrastare gli istituti paritari in odore di diplomificio.
L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento (art. 5 legge 79/2025 di conversione del DL 45/2025).
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