Decreto scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale: confermate tutte anticipazioni, dubbi compresi

Il decreto legge 22/2020 sulla scuola, pubblicato in tarda serata di ieri, 8 aprile, in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore oggi, conferma tutte le disposizioni già note. Nulla di nuovo dunque sugli esami, sugli scrutini e sulla valutazione nelle due previsioni ipotizzate, di ripresa delle attività in presenza entro il 18 maggio o di non ritorno a scuola per questo anno scolastico. Tra le disposizioni confermate ve ne sono almeno due che in sede di conversione in legge del decreto meritano, a nostro parere, di essere modificate o integrate.

Leggi il testo del decreto scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale

La prima riguarda la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato (art. 1, comma 4 lettera b) nel caso in cui le lezioni in presenza non possano riprendere entro il 18 maggio.

L’art. 33 della Costituzione prevede che per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole è prescritto un esame di Stato.

Il decreto non può derogare da una norma costituzionale e andrebbe pertanto previsto in sede di conversione, ad esempio, la stessa soluzione prevista nella circostanza per l’esame di maturità, un unico colloquio, oppure altre soluzioni che mantengano la natura dell’esame.

L’altra disposizione (art. 2, comma 3), a nostro parere da perfezionare, riguarda l’obbligo per i docenti di svolgimento della didattica a distanza. Trattandosi di materia contrattuale sarebbe opportuno che il decreto, in sede di conversione, preveda che tale obbligo di prestazione venga accompagnato da apposita sequenza contrattuale che preveda come attuare la DAD.  

Infine c’è da rilevare una strana cancellazione dal testo in bozza.

Il comma 3 dell’art. 3 prevedeva Fermi restando i limiti e le restrizioni circa lo svolgimento di tutte le prove stabilite dalle procedure concorsuali, durante lo stato di emergenza, il Ministero dell’istruzione può bandire i concorsi per l’assunzione di personale docente e per i quali possiede le necessarie autorizzazioni.

La disposizione non appare più nel testo del decreto, lasciando aperto un dubbio: forse i diversi concorsi ordinari e straordinari che il Ministero si accingeva a varare sono bloccati?